Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/117: Modifica dell'ordinanza sull'energia (OEn) · 21 pagine
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La Svizzera recepisce le esigenze per l’efficienza energetica delle cappe da cucina per uso domestico in maniera identica e contemporanea all’UE. Così il testo dell’appendice 3.11 è stato completato e poi spostato in una nuova appendice 2.24. Per la procedura di omologazione energetica si è adottata anche in Svizzera la norma armonizzata EN61591. Infine, le disposizioni concernenti l’etichettatura per la vendita in Internet sono state allineate a quelle del regolamento europeo.
2.4.4 Ripercussioni energetiche (apparecchi elettrici)
Le nuove esigenze consentono di risparmiare energia: gli apparecchi meno efficienti continuano a essere esclusi dal mercato e i consumatori sono informati meglio in merito all’efficienza degli apparecchi messi in vendita. Si è rinunciato a valutare in dettaglio i risparmi per ciascuna categoria di apparecchio. Si presuppone un risparmio annuo di GWh dell’ordine di due-tre cifre. D’altro canto ciò significa un rinvio dei risparmi auspicati: d’intesa con l’UE si posticipa l’introduzione del divieto di prodotti per illuminazione della classe di efficienza energetica C (in pratica le lampade alogene) da settembre 2016 (data prevista finora) a settembre 2018 (appendice 2.3).
2.5 Apparecchi per la produzione di calore, di acqua calda per usi igienici e di ventilazione
Per questi apparecchi i regolamenti in vigore per la commercializzazione e/o l’utilizzo, la messa in esercizio, l’applicazione o l’installazione nell’UE saranno recepiti nel diritto svizzero. Trattasi dei seguenti regolamenti europei.
Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la
direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.
Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la
direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari.
Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di appli-
cazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti.
Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di appli-
cazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda.
Regolamento delegato (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attua-
zione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione.
Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell’11 luglio 2014, che integra la
direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali.
Gli apparecchi disciplinati nel presente capitolo sono considerati prodotti da costruzione. La commercializzazione di apparecchi è disciplinata dalla legge federale concernente i prodotti da costruzione (LprodC; RS 933.0). Nella misura in cui un apparecchio è coperto da una norma armonizzata secondo la LProdC, non sono ammesse esigenze aggiuntive in materia di commercializzazione (come quella prevista nell’OEn). In questo caso si dovrebbero fissare altre esigenze a livello di installazione, messa in servizio o uso di questi apparecchi (cfr. art. 1 cpv. 3 lett. b LProdC). Al momento non esistono norme armonizzate ai sensi della LprodC per gli apparecchi interessati.
L’esecuzione delle nuove prescrizioni è disciplinata agli articoli 8 e 28 LEne. L’UFE svolgerà controlli continui del mercato e stabilirà le modalità per i controlli del mercato in un capitolato d’oneri separato.