Progetto

Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza concernente il trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (Ordinanza sul trasporto di merci, OTM)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 3, 5 capoverso 1, 6 capoverso 2, 14 capoverso 3, 18 capoverso 4, 19 capoverso 4, 20 capoverso 3, 21 capoverso 4, 22 e 25 della legge del 25 settembre 20151 sul trasporto di merci (LTM);

visto l’articolo 38 della legge federale del 22 marzo 19852 concernente

l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (LUMin);

visto l’articolo 9 della legge del 19 dicembre 2008 sul trasferimento del traffico merci (LTrasf)3,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a. il promovimento finanziario del trasporto di merci e veicoli stradali accompagnati per ferrovia;

b. la concessione di mezzi finanziariper la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di impianti di trasbordo per il traffico combinato (impianti di trasbordo TC) e binari di raccordo;

c. la pianificazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di binari di raccordo;

d. i contributi d’investimento per la costruzione di impianti portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato (impianti portuali).

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

a. traffico combinato: il trasporto per ferrovia di container, autocarri accompagnati o non accompagnati, autotreni, autoarticolati, rimorchi, semirimorchi, strutture amovibili (casse mobili), purché esso avvenga senza cambiamento di contenitore e sia agevolato da installazioni e attrezzature speciali;

RS ..........

1RS ...

2 RS 725.116.2

3 RS 740.1

2015–......