Progetto
Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 22 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto
5L’UFT esprime il proprio parere entro sei mesi dalla ricezione della documentazione completa.
Sezione 7: Esercizio e manutenzione dei binari di raccordo
Art. 30 Sicurezza
1L’esercizio e la manutenzione dei binari di raccordo sottostanno alle disposizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria.
2All’esercizio dei binari di raccordo e ai relativi trasporti di merci sono inoltre applicabili le esigenze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/20108 e agli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1158/20109, sempreché siano compatibili con i requisiti di sicurezza specifici dei binari di raccordo.
Art. 31 Autorizzazione d’esercizio
1La domanda per il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio deve essere presentata all’UFT al più tardi tre mesi prima della data prevista per la messa in esercizio del binario di raccordo. Deve essere presentata la documentazione prevista all’articolo 8 dell’ordinanza del 23 novembre 198310 sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie (Oferr).
2L’UFT può ritirare l’autorizzazione qualora non sia più garantito un esercizio sicuro del binario di raccordo, segnatamente a causa di una manutenzione lacunosa.
3Se non è necessaria un’autorizzazione d’esercizio, l’UFT può verificare in qualsiasi momento l’adempimento degli oneri sull’impianto stesso, ingiungere al raccordato di attestarne l’adempimento o ordinarne la verifica da parte di un perito.
Art. 32 Prescrizioni d’esercizio
1I raccordati devono emanare prescrizioni d’esercizio che garantiscano il funzionamento sicuro dell’esercizio ferroviario sia in caso di esercizio regolare sia in caso di perturbazione.
2Nelle prescrizioni d’esercizio devono prescrivere in particolare l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure necessarie in caso di evento ai sensi degli articoli 15 und 16 dell’ordinanza del 17 dicembre 201411 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti.
8Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dic. 2010, concernente un
metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per l’infrastruttura ferroviaria, GU L 327 dell’11.12.2010, pag. 13.
9Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dic. 2010, relativo a un meto-
do di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria, GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11.