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Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 22 pagine

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3Esige la restituzione integrale o parziale dei contributi d’investimento se l’impianto sovvenzionato non è stato messo a disposizione in modo non discriminatorio.

4In casi di rigore l’UFT, d’intesa con l’AFF, può rinunciare integralmente o parzialmente a esigere restituzione.

5Gli importi restituiti devono essere impiegati per le esigenze del traffico stradale. La loro destinazione è stabilita conformemente all’articolo 3 LUMin.

Sezione 3: Contributi d’esercizio

Art. 15 Traffico combinato transalpino

1Nel traffico combinato transalpino, la Confederazione indennizza le imprese di trasporto ferroviario e i terzi per i costi non coperti relativi alle prestazioni effettivamente fornite che essa ha ordinato.

2L’UFT determina le scadenze delle singole fasi della procedura di ordinazione e le aliquote massime dei contributi.

3Le imprese ferroviarie e i terzi che rivendicano il diritto ai contributi d’esercizio presentano ogni anno un’offerta all’UFT.

4L’offerta deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:

a. numero di treni;

b. numero di spedizioni;

c. contributi assegnati da terzi;

d. un conto di previsione.

5Per la procedura di ordinazione relativa al trasporto di autocarri accompagnati l’UFT può stabilire un periodo di più anni.

6Se la Confederazione accetta un’offerta, conclude una convenzione con il fornitore di prestazioni. La convenzione stabilisce in particolare l’offerta di trasporto ordinata e l’ammontare dei contributi d’esercizio nonché le modalità di comunicazione dei dati da parte del fornitore di prestazioni e di versamento dei contributi d’esercizio.

Art. 16 Partecipazione della Confederazione alle ordinazioni dei Cantoni

1Se un Cantone ordina un’offerta del trasporto di merci per ferrovia e presenta alla Confederazione una domanda di contributi d’esercizio, tale domanda deve comprendere:

a. una decisione cantonale sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia;

b. una bozza della convenzione sull’offerta di trasporto;

c. la presentazione di una strategia o concezione del traffico merci a livello cantonale;

d. l’importo del contributo richiesto alla Confederazione per il relativo periodo.