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Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 22 pagine

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2Se il Cantone ordina un’offerta per il trasporto di merci sulla rete ferroviaria a scartamento ridotto, i contributi d’esercizio della Confederazione possono essere aumentati fino a concorrenza della quota percentuale della partecipazione federale secondo l’allegato 2 dell’ordinanza dell’11 novembre 20095 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori.

3L’UFT conclude insieme al Cantone una convenzione con il fornitore di prestazioni. La convenzione può avere una durata di validità di uno o due anni.

Art. 17 Promovimento di nuove offerte di trasporto di merci per ferrovia

1Su richiesta, la Confederazione può promuovere nuove offerte del trasporto di merci per ferrovia che contribuiscono a decongestionare la rete stradale svizzera finché tali offerte saranno finanziariamente autonome, ma al massimo per un periodo di tre anni.

2È escluso il promovimento di incrementi di volume dovuti a ragioni puramente congiunturali.

3Il richiedente sottopone all’UFT un piano d’offerta e una valutazione della redditività per i primi cinque anni d’esercizio. In tali documenti espone in che modo intende garantire l’autonomia finanziaria dell’offerta al più tardi entro tre anni.

4Il contributo d’esercizio della Confederazione per la nuova offerta di trasporto si basa sul disavanzo previsto nei primi tre anni d’esercizio, ma non può superare il 50 per cento dei costi connessi all’offerta.

5Se i volumi effettivi trasportati annualmente con la nuova offerta di trasporto sono inferiori di oltre il 20 per cento ai volumi definiti nella domanda, il contributo d’esercizio concesso dalla Confederazione può essere decurtato. Il diritto ai contributi d’esercizio decade integralmente in caso di abbandono anticipato dell’offerta di trasporto.

Art. 18 Durata di validità dei contributi d’esercizio

1I contributi d’esercizio della Confederazione sono limitati ai seguenti periodi:

a. per le prestazioni nel traffico combinato transalpino: fino alla fine del 2023;

b. per le prestazioni nel traffico a carri completi isolati: fino alla fine del 2018;

c. per le prestazioni nel traffico combinato non transalpino: fino alla fine del 2018;

d. per le prestazioni nel traffico merci sulla rete a scartamento ridotto: fino alla fine del 2016.

2Dopo queste scadenze, la Confederazione può partecipare alle ordinazioni dei Cantoni nel traffico merci sulla rete a scartamento ridotto e normale al massimo fino alla fine del 2027.

5 RS 745.16