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Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 22 pagine

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2Il gestore dell’infrastruttura deve comunicare e motivare lo smantellamento per scritto al raccordato con preavviso di un anno mediante disdetta del contratto di raccordo.

3Il capoverso 2 si applica per analogia se il gestore dell’infrastruttura impedisce durevolmente l’utilizzo del binario di raccordo.

4Se l’utilizzo del binario di raccordo deve essere temporaneamente interrotto a causa di lavori di costruzione o misure operative del gestore dell’infrastruttura, il raccordato deve esserne informato con due mesi di preavviso.

Art. 27 Partecipazione del raccordato ai costi

1Se un dispositivo di raccordo è adeguato o smantellato a sua richiesta, il raccordato assume i costi che ne derivano.

2Il raccordato deve partecipare anche ai costi sostenuti dal gestore dell’infrastruttura per l’adeguamento e lo smantellamento del dispositivo di raccordo se non sono stati raggiunti i volumi di trasporto previsti all’articolo 5. Se tra il gestore dell’infrastruttura e il raccordato sono stati concordati volumi di trasporto inferiori, questi sono determinanti.

3In tutti i casi, il raccordato partecipa ai costi in proporzione ai vantaggi che trae dalla misura.

Art. 28 Principi applicabili alla pianificazione e alla costruzione

1La pianificazione e la costruzione di binari di raccordo sottostanno alle disposizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria.

2Le disposizioni in materia di interoperabilità non sono applicabili.

Art. 29 Licenza di costruzione; verifica da parte dell’UFT

1Le domande di costruzione, modifica e smantellamento di binari di raccordo sottostanno alla verifica dell’UFT ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 LTM. Sottostanno a tale verifica anche le domande di costruzione relative a opere e impianti che si trovano sopra, sotto e vicino a binari di raccordo e che potrebbero compromettere la sicurezza dell’esercizio dei binari di raccordo.

2Non sottostanno a tale verifica le domande di costruzione per opere e impianti ai sensi dell’articolo 1a dell’ordinanza del 2 febbraio 20007 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF).

3I documenti da presentare ai fini della verifica sono definiti conformemente all’articolo 3 capoversi 1 e 2 OPAPIF.

4L’UFT verifica i documenti per campionatura e in funzione dei rischi. Può procedere internamente alla verifica della documentazione oppure farla eseguire da terzi indipendenti e dotati delle necessarie competenze (periti), nonché chiedere attestati e rapporti di perizia al richiedente.

7 RS 742.142.1