Progetto

Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto

3L’UFT emana una direttiva sulla tenuta del registro. Può delegare a terzi attività in rapporto con il registro.

Sezione 8: Deroghe alle prescrizioni concernenti la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di binari di raccordo

Art. 36

1L’UFT può ordinare deroghe alle prescrizioni tecniche e d’esercizio e alle disposizioni in materia di sicurezza allo scopo di prevenire pericoli per le persone, per le cose o per importanti beni giuridici.

2In casi singoli può accordare deroghe alle prescrizioni tecniche e d’esercizio e alle disposizioni in materia di sicurezza se il richiedente comprova che:

a. è garantito lo stesso livello di sicurezza, o

b. non ne deriva un rischio inaccettabile e sono adottate tutte le misure proporzionate per ridurre i rischi.

Sezione 9: Responsabilità per i binari di raccordo

Art. 37

1I raccordati sono responsabili della pianificazione e della costruzione conformi alle prescrizioni, della sicurezza d’esercizio e della manutenzione dei binari di raccordo e dei loro veicoli.

2Sono tenuti ad adattare le costruzioni, gli impianti e i veicoli esistenti alle nuove conoscenze, alle condizioni quadro o alle prescrizioni modificate se la sicurezza lo esige.

3Nel caso degli impianti elettrici, il raccordato è considerato titolare dell’esercizio ai sensi dell’articolo 46 Oferr16.

Sezione 10: Vigilanza sui binari di raccordo

Art. 38

1Ai fini della vigilanza da esso esercitata in virtù dell’articolo 22 capoversi 1 e 2 LTM, l’UFT tiene un inventario dei binari di raccordo. Emana una direttiva sulla tenuta dell'inventario, in particolare sulle indicazioni che i raccordati sono tenuti a comunicare.

2Nell’ambito della vigilanza da esso esercitata, effettua rilevamenti periodici dell'estensione e dell’esercizio dei binari di raccordo.

3Può delegare a terzi attività di vigilanza.

16 RS 742.141.1