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Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 22 pagine

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b. impianti di trasbordo TC: installazioni fisse e attrezzature di trasbordo, veicoli compresi, utilizzati per il trasbordo di contenitori (container, semirimorchi, casse mobili o interi autocarri) da un vettore all’altro;

c. binari di raccordo: binari, compresi i pertinenti impianti, che allacciano un edificio o un’area e servono esclusivamente al trasporto di merci, ma non appartengono né all’infrastruttura ai sensi dell’articolo 62 della legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie (Lferr) né alle ferrovie;

d. traffico a carro completo isolato: trasporto di merci in carri ferroviari isolati o in gruppi di vagoni con almeno un movimento di manovra.

Art. 3 Trasporto di merci pericolose

Le imprese ferroviarie, di trasporto a fune e di navigazione possono limitare il riempimento, il carico e lo scarico di merci pericolose.

Sezione 2: Contributi d’investimento

Art. 4 Contributi e mutui

1La Confederazione accorda i contributi d’investimento per la costruzione, l’ampliamento o l’ammodernamento di impianti di trasbordo TC e di binari di raccordo ubicati in Svizzera sotto forma di contributi a fondo perso.

2Accorda i contributi d’investimento per la costruzione e l’ampliamento di impianti di trasbordo TC all’estero sotto forma di contributi a fondo perso o di mutui rimborsabili senza interessi. L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) stabilisce la suddivisione tra contributi a fondo perso e mutui in base al presumibile effetto dell’investimento sul trasferimento del traffico merci pesante transalpino dalla strada alla rotaia.

3I mutui rimborsabili senza interessi devono essere garantiti dal beneficiario mediante pegno immobiliare o garanzia bancaria. L’UFT può esigere che i contributi a fondo perso siano garantiti da pegno immobiliare o garanzia bancaria.

4I contributi d’investimento per la costruzione di impianti portuali sono concessi sotto forma di mutui senza interessi rimborsabili condizionatamente.

Art. 5 Condizioni

1Per i binari di raccordo, i contributi d’investimento sono concessi soltanto se sul binario vengono trasportate annualmente almeno 12 000 tonnellate o 720 carri completi. Sono determinanti soltanto i volumi che non devono comunque essere trasportati su rotaia in virtù di disposizioni di legge.

2Per gli impianti di trasbordo TC o gli impianti portuali, i contributi d’investimento sono concessi soltanto se l’impianto trasborda annualmente almeno 5 000 unità

4 RS 742.101