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Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 22 pagine
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In tutta l’ordinanza «cooperazione nazionale per la sicurezza» è sostituito con «Rete integrata Svizzera per la sicurezza».
Art. 2 lett. b
La presente ordinanza si applica alle imprese titolari di:
b. un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8c della legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie.
2. Ordinanza del 6 marzo 200025 sul traffico pesante
Art. 8 cpv. 2
2Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbordato dalla strada alla ferrovia in Svizzera, è restituito l'importo seguente:
franchi
a per le unità di carico d’una lunghezza tra 4,8 e 5,5 m15
b. per le unità di carico e i semirimorchi d'una lunghezza tra 5,5 e 6,1 m o tra 18 e 20 piedi22
c. per le unità di carico e i semirimorchi d'una lunghezza superiore a 6,1 m o a 20 piedi33
Art. 9 Corse nel TCNA: requisiti
1Per corse iniziali e finali nel TCNA s’intendono le corse eseguite da veicoli stradali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e il luogo di trasbordo tra strada e ferrovia senza che la merce trasportata cambi di contenitore all’atto del trasbordo da un vettore di trasporto all’altro.
2Le unità di carico devono avere una lunghezza minima di 4,8 m e una larghezza minima di 2,1 m.
Art. 10 Corse nel TCNA: obblighi e procedura
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) stabilisce, circa le corse iniziali e finali nel TCNA:
a. gli obblighi dei detentori, in particolare le modalità della prova delle corse;
b. la procedura di restituzione.