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Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 22 pagine

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In tutta l’ordinanza «cooperazione nazionale per la sicurezza» è sostituito con «Rete integrata Svizzera per la sicurezza».

Art. 2 lett. b

La presente ordinanza si applica alle imprese titolari di:

b. un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8c della legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie.

2. Ordinanza del 6 marzo 200025 sul traffico pesante

Art. 8 cpv. 2

2Per ogni unità di carico o semirimorchio trasbordato dalla strada alla ferrovia in Svizzera, è restituito l'importo seguente:

franchi

a per le unità di carico d’una lunghezza tra 4,8 e 5,5 m15

b. per le unità di carico e i semirimorchi d'una lunghezza tra 5,5 e 6,1 m o tra 18 e 20 piedi22

c. per le unità di carico e i semirimorchi d'una lunghezza superiore a 6,1 m o a 20 piedi33

Art. 9 Corse nel TCNA: requisiti

1Per corse iniziali e finali nel TCNA s’intendono le corse eseguite da veicoli stradali con unità di carico (container, casse mobili) o da semirimorchi tra il luogo di carico o di scarico e il luogo di trasbordo tra strada e ferrovia senza che la merce trasportata cambi di contenitore all’atto del trasbordo da un vettore di trasporto all’altro.

2Le unità di carico devono avere una lunghezza minima di 4,8 m e una larghezza minima di 2,1 m.

Art. 10 Corse nel TCNA: obblighi e procedura

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) stabilisce, circa le corse iniziali e finali nel TCNA:

a. gli obblighi dei detentori, in particolare le modalità della prova delle corse;

b. la procedura di restituzione.

25 RS 641.811