Progetto
Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 22 pagine
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3Può promuovere nuove offerte del trasporto di merci per ferrovia al più tardi fino alla fine del 2027.
Sezione 4: Contributi d’investimento per innovazioni tecniche nel settore del trasporto di merci per ferrovia
Art. 19 Condizioni
Possono essere concessi contributi d’investimento per le innovazioni tecniche nel settore del trasporto di merci per ferrovia che:
a. consentono di trasportare merci in modo più efficiente e rispettoso delle risorse;
b. servono a incentivare applicazioni sperimentali o applicazioni pilota, o
c. agevolano e accelerano i processi tecnici di migrazione per il passaggio a nuovi standard.
Art. 20 Costi computabili
1Sono computabili i costi di progettazione e di acquisizione e le prestazioni proprie indispensabili, connesse con il progetto.
2Non sono computabili in particolare:
a. i costi per studi generali, studi preliminari e studi di fattibilità;
b. i costi della ricerca pura in rapporto con l’innovazione tecnica;
c. i costi di sviluppo dell’innovazione tecnica.
Art. 21 Domanda
1La domanda per la concessione di contributi d’investimento deve essere presentata all’UFT.
2La domanda deve essere corredata delle seguenti informazioni:
a. descrizione completa dell’innovazione e della sua utilità per il trasporto di merci per ferrovia;
b. preventivo;
c. dati su contributi assegnati da poteri pubblici e da terzi;
d. contributo richiesto alla Confederazione e sua distribuzione sull’arco degli anni;
e. piano di progetto con obiettivi intermedi per l’ottenimento delle omologazioni tecniche e autorizzazioni d’esercizio necessarie per l’innovazione.
3L’UFT decide in merito alla domanda dopo aver sentito il settore interessato.
4L'UFT può, se del caso, esigere ulteriori documenti.