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Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 22 pagine

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3I raccordati che effettuano corse essi stessi devono emanare le prescrizioni d’esercizio necessarie a garantire un esercizio sicuro sul binario di raccordo.

4I raccordati devono mettere a disposizione dell’UFT le loro prescrizioni d’esercizio tempestivamente, ma almeno due mesi prima della data prevista per l’entrata in vigore, quale base per l’attività di vigilanza dell’UFT. Le prescrizioni d’esercizio che derogano alle prescrizioni sulla circolazione dei treni emanate dall’UFT in virtù dell’articolo 17 capoverso 3 Lferr devono essere sottoposte all’UFT per approvazione almeno tre mesi prima della data prevista per l’entrata in vigore.

Art. 33 Personale

1I raccordati nominano almeno un responsabile per la direzione dell’esercizio e della manutenzione nonché un sostituto.

2La pianificazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di binari di raccordo possono essere affidati soltanto a personale adeguatamente formato.

3Se la sicurezza dell’esercizio impone particolari esigenze, i raccordati devono verificare periodicamente le conoscenze del servizio e le condizioni di salute del loro personale.

4Per le persone che guidano veicoli motore delle ferrovie su binari di raccordo valgono le esigenze previste dall’ordinanza del DATEC del 27 novembre 200912 concernente l’abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie.

5Per le persone che svolgono attività rilevanti per la sicurezza valgono le esigenze previste dall’ordinanza del DATEC del 18 dicembre 201313 sull’abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.

Art. 34 Veicoli

1Per i veicoli che circolano esclusivamente su binari di raccordo valgono le disposizioni d’esecuzione emanate dal DATEC in virtù dell’articolo 81 Oferr14.

2Per tali veicoli non è necessaria un’autorizzazione d’esercizio.

Art. 35 Registro

1L’UFT tiene un registro contenente le indicazioni necessarie per l’esercizio dei binari di raccordo. Il registro è conforme alle specifiche dell’allegato alla decisione di esecuzione 2014/880/UE15.

2I raccordati devono inserire nel registro le indicazioni necessarie e aggiornarle periodicamente.

12 RS 742.141.21

13 RS 742.141.22

14 RS 742.141.1

15 Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489.