Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/60: Legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e silvicoli (attuazione della mozione 12.3172, Müller Leo) · 21 pagine

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Fattispecie Diritto vigente Diritto nuovo

dente al valore di red- d’investimento al momento

dito13. Il valore ai fini della ripresa14 o

dell’imposta sul red- b) iscrivere a bilancio il

dito degli immobili è prezzo d’acquisto come

superiore al valore di nuovo valore ai fini dell’im-

reddito e inoltre sono posta sul reddito nonché le

presenti riserve oc- nuove spese d’investimento.

culte.

2 Commento ai singoli articoli

Articolo 18 capoverso 4 secondo periodo LIFD

L’articolo 18 capoverso 4 LIFD disciplina l’imposizione degli utili conseguiti con l’alienazione di fondi agricoli e silvicoli. Questi ultimi devono ora essere ridefiniti.

Sono considerati fondi agricoli e silvicoli i fondi sottoposti alla legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR; nuovo art. 18 cpv. 4 lett. a LIFD)15 e i fondi non sottoposti alla LDFR che tuttavia rientrano negli immobilizzi di un’azienda agricola o silvicola (nuovo art. 18 cpv. 4 lett. b LIFD).

Conformemente all’articolo 2 LDFR sono considerati fondi agricoli in prima linea i fondi agricoli ubicati fuori di una zona edificabile e di cui sia lecita un’utilizzazione agricola (cpv. 1). Secondo il capoverso 2 sono equiparati ad essi: (a.) i fondi e le parti di fondi comprendenti edifici e impianti agricoli, inclusa un’adeguata area circostante, ubicati in una zona edificabile e facenti parte di un’azienda agricola; (b.) le selve facenti parte di un’azienda agricola; (c.) i fondi ubicati in parte in una zona edificabile, fintanto che non sono suddivisi secondo le zone di utilizzazione; (d.) i fondi con utilizzazione mista, non suddivisi in una parte agricola e in una parte non agricola.

Non sono sottoposti alla LDFR i fondi di immobilizzi di un’azienda agricola o silvicola quali:

 il terreno edificabile;

 i piccoli fondi citati all’articolo 2 capoverso 3 LDFR di meno di 15 are se si

tratta di vigne e di meno di 25 are se si tratta di altri terreni (ad es. Stöckli, piccola abitazione adiacente alla fattoria, destinata ai genitori del contadino);

 i fondi esonerati dalla LDFR.

13 Art. 42 segg. LDFR

14 Circolare 6 della Conferenza svizzera delle imposte «Einkommenssteuerliche Folgen der Hofübergabe zum Ertragswert gemäss dem Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 15.06.1995»

15 RS 642.11