Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/60: Legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e silvicoli (attuazione della mozione 12.3172, Müller Leo) · 21 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Nella mozione 12.3172 «Imposizione di fondi agricoli e silvicoli» depositata il 14 marzo 2012, il consigliere nazionale Müller chiede di definire nel diritto fiscale il concetto di «fondi agricoli e silvicoli» in modo da conformarsi alla prassi antecedente alla sentenza del Tribunale federale del 2 dicembre 2011 (DTF 138 II 32). Prima della decisione del Tribunale federale, i fondi edificabili facenti parte degli immobilizzi delle aziende agricole erano soggetti a imposizione privilegiata quali fondi agricoli e silvicoli.
La mozione incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento una modifica della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD).
Con il suo parere del 9 maggio 2012, il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione. Il 16 settembre 2013 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione.
L’8 dicembre 2014 il Consiglio degli Stati si è allineato al parere del Consiglio nazionale e ha pertanto trasmesso la mozione al Consiglio federale.
1.2 Diritto applicabile
Gli utili conseguiti con la vendita di fondi agricoli e silvicoli sono soggetti a imposizione privilegiata. Ai fini dell’imposta federale diretta, questi rientrano nel reddito imponibile solo sino a concorrenza1 delle spese d’investimento2. L’utile derivante dall’aumento di valore è esente da imposta. In tutti i Cantoni gli ammortamenti recuperati3 sono soggetti a imposta sul reddito4. L’utile derivante dall’aumento di valore è assoggettato all’imposta sugli utili da sostanza immobiliare5.
Esempio: vendita di un fondo destinato all’agricoltura (9 ha)
Prezzo d’acquisto fr. 0.50 per m2 fr. 0.50 x 90 000 m2 fr. 45 000
Spese volte ad aumentare il valore6fr. 5 000
Ammortamento annuo 5 % 10 anni al 5 % - fr. 2 500
Prezzo di vendita fr. 4 per m2 fr. 360 000
1 Se le spese d'investimento sono superiori al prezzo di vendita o al valore venale, l'imposizione è data – conformemente alla prassi – sino a concorrenza del prezzo di vendita o del valore venale inferiori.
2 Art. 18 cpv. 4 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11)
3 Se non sono stati effettuati ammortamenti (ad es. fondo destinato all’agricoltura non edificato e utilizzato come superficie coltiva) non è dovuta alcuna imposta sul reddito.
4 Art. 8 cpv. 1 e art. 12 cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14)
5 Art. 12 cpv. 1 LAID
6 Migliorie (ad es. strada d'accesso, costruzione di un sistema di drenaggio ecc.)