Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/60: Legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e silvicoli (attuazione della mozione 12.3172, Müller Leo) · 21 pagine
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durevole del terreno a una zona edificabile. La tassa sul plusvalore è dovuta già all’inizio della costruzione o al momento dell’alienazione.
1.3 La normativa proposta
Ai sensi della mozione trasmessa, il disegno di legge prevede un’estensione della definizione di «fondi agricoli e silvicoli». Quest’estensione concettuale consente di applicare l’attuale imposizione privilegiata degli utili conseguiti con l’alienazione non solo ai fondi agricoli e silvicoli, ai sensi della sentenza del Tribunale federale, bensì anche ad altri fondi degli immobilizzi di un’azienda agricola o silvicola. Tra questi ultimi rientrano i terreni edificabili nonché i piccoli fondi di meno di 15 are se si tratta di vigne e di meno di 25 are se si tratta di altri terreni, detenuti nella sostanza commerciale di un’azienda agricola o silvicola.
1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
Secondo il Consiglio federale, con la sentenza del Tribunale federale il principio dell’imposizione privilegiata per i fondi agricoli e silvicoli non è stato abrogato,
bensì è stata soltanto precisata la definizione di fondi agricoli e silvicoli. L’imposizione privilegiata degli utili conseguiti con l’alienazione di terreni edificabili avvantaggerebbe ulteriormente gli agricoltori nei confronti degli altri soggetti che esercitano un'attività lucrativa indipendente. Per l’imposta federale diretta e l’AVS
bisogna inoltre attendersi minori entrate di circa 200 milioni di franchi. Per questi motivi il Consiglio federale aveva proposto di respingere la mozione.
Per contro, nel quadro dei dibattiti parlamentari è stato fatto presente che la decisione del Tribunale federale genererebbe per gli agricoltori interessati in parte un onere fiscale ingente.
Né la LIFD né la LAID contengono una definizione del concetto di «fondi agricoli e silvicoli». Ai fini delle imposte sul reddito e sugli utili, la soluzione proposta definisce i «fondi agricoli e silvicoli», affinché tutti i fondi degli immobilizzi di aziende agricole siano assoggettati all’imposta privilegiata, indipendentemente dal fatto che si tratti di terreni edificabili o di piccoli fondi, non sottoposti alla LDFR.
Il Consiglio federale ritiene inammissibile la retroattività della normativa, come è stata dibattuta in Parlamento (cfr. motivazioni al n. 4.2).
Le modifiche proposte devono essere attuate a livello di legge federale. La richiesta della mozione non è realizzabile a un livello normativo inferiore: secondo il principio di legalità, le autorità incaricate dell’applicazione del diritto sono legate alle leggi vigenti nonché all’interpretazione della giurisprudenza di massima istanza.
Una modifica della giurisprudenza del Tribunale federale concernente la disposizione di una legge federale non è ammissibile mediante un livello legislativo inferiore (ordinanza) o addirittura nella mera determinazione della prassi da parte dell’amministrazione (circolare). Inoltre non è necessaria un’ulteriore revisione delle ordinanze.
L’allegato disegno di legge costituisce la base legale necessaria all’attuazione di quanto richiesto.