Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/60: Legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e silvicoli (attuazione della mozione 12.3172, Müller Leo) · 21 pagine

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quindi anche dall’imposta sugli utili in capitale. Nella dottrina questo regime derogatorio è considerato discutibile dal profilo materiale7. Il Tribunale federale ha pertanto ritenuto necessario limitare il campo di applicazione di tale normativa e conformare i privilegi fiscali agli obiettivi comuni del diritto fondiario rurale, della legge sulla pianificazione del territorio e della legge sull’agricoltura.

Al contrario, per le altre persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente nonché per le persone giuridiche, l’intero utile in capitale conseguito con la vendita di fondi è assoggettato all’imposta federale diretta. Per le imposte cantonali e comunali si distingue tra Cantoni con sistema dualistico8 e Cantoni con sistema monistico9. Nei Cantoni che applicano il sistema dualistico, l’intero utile in capitale è assoggettato all’imposta sul reddito, come avviene per l’imposta federale diretta. I Cantoni che applicano il sistema monistico applicano l’imposta sul reddito agli ammortamenti recuperati. L’utile derivante dall’aumento di valore è invece assoggettato all’imposta sugli utili da sostanza immobiliare.

Con la sentenza del 2 dicembre 201110, il Tribunale federale ha deciso di conformare nel diritto fiscale la definizione di «fondo agricolo e silvicolo» al diritto fondiario rurale e quindi di limitare l’imposizione privilegiata. Tenendo conto degli obiettivi e degli interessi della LDFR, della LPT e della legge federale sull’agricoltura, il Tribunale federale ha limitato il concetto di «fondi agricoli e silvicoli» ai fondi che rientrano nel campo di applicazione della legge federale del 4 ottobre 199111 sul diritto fondiario rurale. Non rientrano in questo campo di applicazione in particolare le riserve di terreni edificabili degli immobilizzi di un’azienda agricola o silvicola.

In seguito a questa sentenza, gli utili conseguiti con l’alienazione e derivanti dalle riserve di terreni edificabili sono assoggettati completamente all’imposizione, anche se prima della vendita sono stati utilizzati a scopo agricolo o silvicolo. Per l’imposta federale diretta e per i Cantoni con sistema dualistico risulta dunque imponibile come reddito l’intero utile conseguito con l’alienazione. Nei Cantoni con sistema monistico sono considerati reddito imponibile gli ammortamenti recuperati. L’utile derivante dall’aumento di valore è soggetto all’imposta sugli utili da sostanza immobiliare. In questi Cantoni, la sentenza del Tribunale federale non ha alcun influsso sull’imposizione cantonale.

Sono assoggettati a un’imposizione diversa gli utili conseguiti dalla vendita di piccoli fondi di meno di15 are se si tratta di vigne e di meno di 25 are se si tratta di altri terreni, non facenti parte di un’azienda agricola. Questi fondi non sono sottoposti alla LDFR. In alcuni Cantoni sono imponibili come fondi agricoli o silvicoli, in altri come terreni edificabili.

Inoltre, dal 1° maggio 2014 gli utili da sostanza immobiliare sono in parte gravati da una tassa sul plusvalore (utile derivante dall’aumento di valore), definita nel diritto sulla pianificazione del territorio. La tassa sul plusvalore ammonta almeno al 20 per cento dei vantaggi derivanti da pianificazioni che risultano dall’assegnazione

7 DTF 138 II 32 consid. 2.1.2 f. con rinvii

8 LU, OW, GL, ZG, FR, SO, SH, AR, AI, SG, GR, AG, VD, VS e NE

9 ZH, BE, UR, SZ, NW, BS, BL, TG (persone fisiche), TI, JU e GE

10 DTF 138 II 32

11 RS 211.412.11