Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/60: Legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e silvicoli (attuazione della mozione 12.3172, Müller Leo) · 21 pagine

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La modifica legislativa proposta esenterebbe dall’imposta federale diretta l’utile derivante dall’aumento di valore a seguito della vendita, da parte degli agricoltori, di terreno edificabile, di fondi esonerati dalla LDFR o di piccoli fondi (prassi antecedente al 2011). Parallelamente, per gli altri lavoratori indipendenti tale utile sarebbe tassato come reddito. A livello federale ne conseguirebbe nuovamente una disparità di trattamento fiscale ingiustificata a scapito dei restanti lavoratori indipendenti.

Per i Cantoni con sistema dualistico, gli ammortamenti recuperati in caso di vendita di terreno edificabile sono assoggettati all’imposta sul reddito sia per gli agricoltori sia per gli altri lavoratori indipendenti. Con la modifica di legge, per gli agricoltori l’utile derivante dall’aumento di valore rientrerebbe sotto l’imposta sugli utili da sostanza immobiliare. Per gli altri lavoratori indipendenti tale utile resterebbe imponibile come parte del reddito. Poiché l’onere fiscale dell’imposizione mediante imposta sugli utili da sostanza immobiliare non sarebbe alto quanto quello dell’imposta sul reddito, la modifica di legge genererebbe una disparità di trattamento fiscale tra gli agricoltori e i restanti lavoratori indipendenti. A seconda che sia più alta l’imposta sul reddito o l’imposta sugli utili da sostanza immobiliare, la disparità di trattamento può essere sfavorevole o favorevole ai restanti lavoratori indipendenti.

Nei Cantoni con sistema monistico, gli agricoltori e gli altri lavoratori indipendenti sono tassati ugualmente per la vendita di terreno edificabile nell’ambito della sostanza commerciale: gli ammortamenti recuperati sono soggetti all’imposta sul reddito. L’utile derivante dall’aumento di valore è assoggettato all’imposta sugli utili da sostanza immobiliare. Nei Cantoni con sistema monistico, il regime proposto non genera pertanto alcuna disparità d’imposizione.

È violato il principio costituzionale dell’imposizione secondo la capacità economica21. Secondo tale principio, l’imposizione deve orientarsi ai beni economici a disposizione del contribuente e alla sua situazione personale, tenendo conto del reddito come barometro. La vendita di una parcella di terreno edificabile rappresenta un incremento del reddito (che in singoli casi può ammontare a svariati milioni di franchi) che aumenta la capacità economica di chi aliena il fondo. Pertanto, dal punto di vista della parità di trattamento questo reddito dovrebbe essere tassato come reddito da lavoro o da capitale. I privilegi fiscali, dal punto di vista della parità di trattamento (rispetto agli altri lavoratori indipendenti), devono essere valutati criticamente anche per questo motivo, poiché l’utile da sostanza immobiliare risultante

dall’azienda agricola è stato solitamente preceduto da un azzonamento. Gli azzonamenti sono riconducibili a una decisione meramente politica. L’utile da sostanza immobiliare rappresenta pertanto un utile inaspettato («windfall gain») che l’alienante percepisce senza una prestazione corrispondente. Tuttavia, dal 1° maggio 2014 gli utili da sostanza immobiliare sono in parte gravati da una tassa sul plusvalore.

21 Art. 127 cpv. 2 Cost.