Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/60: Legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e silvicoli (attuazione della mozione 12.3172, Müller Leo) · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
4.2 Effetto retroattivo e anticipato
Durante la procedura parlamentare, prima che la mozione da adottare fosse accolta è stata sollevata la questione del potenziale effetto retroattivo e anticipato delle disposizioni di legge proposte.
La retroattività propria delle leggi – indipendentemente dal fatto che favoriscano o sfavoriscano i loro destinatari – è in linea di principio inammissibile22. Ciò significa che il nuovo diritto non può essere applicato alle fattispecie che si sono prodotte e si sono concluse prima della sua entrata in vigore. Il divieto di retroattività risulta dal principio costituzionale della certezza del diritto, derivante dal principio dello stato di diritto (art. 5 Cost.). Al divieto della retroattività sono collegati anche il principio dell’uguaglianza giuridica e il principio della tutela della fiducia.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la retroattività propria è consentita solo se sono soddisfatti complessivamente i seguenti requisiti: (a) la retroattività deve essere espressamente ordinata o chiaramente voluta in base al senso dell’atto giuridico; (b) la retroattività deve essere ragionevolmente limitata nel tempo. Sono decisive le condizioni particolari del regime in oggetto. In particolare la prevedibilità della modifica di legge svolge un ruolo significativo; (c) la retroattività deve essere giustificata da validi motivi. I motivi fiscali non sono generalmente sufficienti, a meno che non siano in pericolo le finanze pubbliche; (d) la retroattività non deve comportare diseguaglianze giuridiche importanti; (e) la retroattività deve essere giustificata da interessi pubblici preponderanti e (f) la retroattività non deve costituire un’ingerenza nei diritti acquisiti.
Al contrario, la retroattività impropria è ammissibile quando il nuovo diritto non costituisce un’ingerenza nei diritti acquisiti e non viola il principio della tutela della fiducia. La retroattività impropria implica che il nuovo diritto è applicato a fattispecie iniziate durante la validità del diritto previgente, ma che si protraggono al momento dell’entrata in vigore del nuovo diritto (fattispecie permanente).
È inammissibile anche l’effetto anticipato, ossia l’applicazione di un diritto non ancora entrato in vigore23.
Il regime attualmente proposto, corrispondente alla prassi precedente, concerne l’imposizione dell’utile derivante dall’aumento di valore sul terreno edificabile facente parte degli immobilizzi di un’azienda agricola. L’utile derivante dall’aumento di valore sarebbe esente dall’imposta federale diretta. Nei Cantoni con sistema dualistico, l’utile derivante dall’aumento di valore non sarebbe più assoggettato all’imposta sul reddito, bensì all’imposta sull’utile da sostanza immobiliare. Per i Cantoni con sistema monistico non vi è alcun cambiamento.
Resta quindi da verificare l’ammissibilità di una retroattività propria dell’imposizione privilegiata. Come mostrato qui di seguito, la risposta alla domanda è negativa, sulla base dei requisiti citati.
Sarebbe possibile ordinare espressamente la retroattività propria. Tuttavia deve essere anche ragionevolmente limitata nel tempo. La decisione del Tribunale federale, che ha portato alla modifica della prassi fiscale, è stata emanata a fine 2011.
22 DTF 119 Ib 103, consid. 5
23 Sull'intero argomento: HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a edizione, Zurigo 2010, cifra a margine 329 e segg. con rinvii