Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 26 pagine
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del 100 per cento per almeno 2 anni + partecipazione a progetti di salute pubblica o di politica professionale + frequenza a corsi prestabiliti);
- farmacisti che nel 2001 non avevano i requisiti per ottenere un titolo di perfezionamento FPH di diritto privato secondo le norme transitorie vigenti in quel momento (oppure avevano i requisiti ma non hanno fatto richiesta del titolo);
- farmacisti laureati dopo il 2001 che non hanno conseguito né il titolo di perfezionamento FPH (di diritto privato) secondo il curriculum regolare né il titolo federale di perfezionamento;
- farmacisti arrivati in Svizzera dall’estero dopo il 2001;
- farmacisti ammessi al libero esercizio della professione che non praticano in farmacia2.
BS approva le disposizioni transitorie per i titolari di un diploma federale di farmacista al fine di ottenere un titolo federale di perfezionamento in farmacia.
CP ritiene che le disposizioni transitorie proposte siano proporzionate in riferimento alle condizioni e sufficientemente flessibili in riferimento ai termini.
Articolo 18b capoverso 1
PharmaSuisse e GSASA contestano la commistione tra l’autorizzazione all’esercizio della professione e le condizioni per ottenere un diploma federale di perfezionamento secondo le disposizioni transitorie. Tuttavia l’obiettivo delle disposizioni transitorie dovrebbe essere quello di stabilire le condizioni alle quali è possibile ottenere un titolo federale di perfezionamento per le rispettive specialità mediche. Non per tutti i farmacisti è rilevante il fatto di disporre di un’autorizzazione al libero esercizio della professione.
PharmaSuisse considera che in particolare i titolari di un titolo di diritto privato dovrebbero poter essere agevolati nell’ottenimento del titolo federale, anche se non sono in possesso di un’autorizzazione al libero esercizio della professione. Propongono quindi di modificare il capoverso 1 come segue: «I titolari di un diploma federale in farmacia, senza un titolo federale o di diritto privato di perfezionamento, che prima dell’entrata in vigore della modifica della LPMed del 20 marzo 2015 hanno esercitato l’attività di farmacista d’officina indipendente o di capo farmacista d’officina per oltre 2 anni, possono richiedere un titolo federale di perfezionamento in farmacia all’organizzazione responsabile, purché svolgano un perfezionamento teorico stabilito dall’associazione professionale.»
Secondo GSASA non è logico che le persone senza un titolo federale di perfezionamento debbano chiedere un’autorizzazione al libero esercizio della professione come condizione per ottenere un titolo federale di perfezionamento secondo le disposizioni transitorie. Secondo l’articolo 65 capoverso 1 LPMed i farmacisti in possesso di un’autorizzazione cantonale al libero esercizio della professione rimangono autorizzati a esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale su tutto il territorio svizzero senza alcun titolo federale di perfezionamento.
GE e JU ritengono eccessive le condizioni di cui al capoverso 1 poste ai farmacisti con autorizzazione cantonale al libero esercizio della professione, ma senza alcun titolo federale di perfezionamento, per l’ottenimento di un titolo di perfezionamento. A loro avviso queste condizioni non si giustificano dal punto di vista della salute pubblica. Spesso si tratta di professionisti che esercitano la propria professione da molti anni e hanno acquisito un’esperienza di maggior valore rispetto a qualunque titolo di perfezionamento. Sarebbe opportuno e più pragmatico attestare loro automaticamente l’equipollenza con il titolo di perfezionamento purché soddisfino unicamente la condizione di cui al capoverso 2 lettera a, ossia se sono in grado di provare due anni di attività professionale negli ultimi cinque anni.
Articolo 18b capoverso 2
2 Per i dettagli cfr. la proposta del Cantone Ticino in merito alla disposizione transitoria all’articolo 18b (link a Internet)