Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 26 pagine

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in particolare con i professionisti delle cure mediche di base e con le autorità nella consueta lingua

nazionale».

SZ rileva che l’ordinanza non contiene disposizioni sulla competenza della verifica delle conoscenze linguistiche dei professionisti della salute che operano nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. L’iscrizione delle «conoscenze linguistiche del titolare del diploma» nel registro non è sufficiente a garantire che sia soddisfatta la condizione per il rilascio dell’autorizzazione secondo l’articolo 36 capoverso 1 lettera c revLPMed. Il Cantone chiede che il testo sia riformulato in questo senso.

Secondo pharmaSuisse e GSASA questa disposizione riguarda piuttosto l’esercizio della professione sotto vigilanza professionale (articolo 33a capoverso 3 lettera b revLPMed), perché solo in questo caso la legge riveduta prevede un obbligo di verifica.

Articolo 11b Eccezione concernente le conoscenze linguistiche secondo l’articolo 33a ca-

poverso 1 lettera b LPMed

Per OSP la deroga secondo l’articolo 11b capoverso 1 vanifica le disposizioni legali concernenti le necessarie conoscenze linguistiche.

AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, LU, NE, NW, SH, SZ, TG, TI, VD, ZG, CDS e AMDCS chiedono se una rinuncia alla sicurezza del paziente sia considerata comunque o per il periodo stabilito al capoverso 2 dall’articolo 33a capoverso 4 secondo periodo LPMed. Dal momento che le necessarie conoscenze linguistiche sono finalizzate proprio alla sicurezza dei pazienti e alla qualità delle cure, secondo i suddetti partecipanti all’indagine conoscitiva è escluso che la rinuncia a questo aspetto possa portare ad «assicurare l’approvvigionamento». Ritengono che le deroghe all’obbligo di provare le necessarie conoscenze linguistiche dovrebbero essere ammesse solo nei casi in cui non c’è alcun contatto con i pazienti oppure questo contatto è abbastanza irrilevante.

Anche SO è del parere che sia possibile rinunciare provvisoriamente alle conoscenze linguistiche di chi esercita una professione medica se ciò non ha un impatto diretto esterno sul paziente. Secondo questo Cantone una deroga generale così come quella formulata all’articolo 11b va al di là del suo scopo. Nella peggiore delle ipotesi, infatti, l’obiettivo della sicurezza dei pazienti non sarebbe più garantito.

Secondo CP il nuovo disciplinamento risultante dagli articoli 11a e 11b OPMed garantisce che le istituzioni sanitarie private e pubbliche possano assumere anche in futuro professionisti della salute provenienti dall’estero e nel contempo garantisce che la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure non siano penalizzate da conoscenze linguistiche palesemente carenti da parte di chi esercita una professione medica.

Anche TI saluta la possibilità di derogare al requisito delle conoscenze linguistiche per un lasso di tempo limitato a un anno se ciò fosse necessario per assicurare l’approvvigionamento delle cure sanitarie. Siffatta situazione può prodursi in particolare negli ospedali e, in assenza della possibilità di eccezioni, il servizio pubblico potrebbe risultare pregiudicato. TI aggiunge che in questo contesto il rischio per il paziente è inferiore, poiché il nuovo operatore è inserito in un’équipe di cui la stragrande maggioranza dei membri dovrà ovviamente possedere le conoscenze linguistiche necessarie.

TI suggerisce di completare l’OPMed con un’ulteriore disposizione che permetta una simile eccezione anche in riferimento all’obbligo di iscrizione nel registro. Talvolta accade infatti che un medico debba essere sostituito velocemente, ad esempio a causa di infortunio, mentre l’iscrizione nel registro, che avviene unicamente una volta verificati i diplomi e le conoscenze linguistiche, richiede un certo lasso di tempo, non sempre conciliabile con l’esigenza concreta di una rapida sostituzione.

ZH ritiene fondamentalmente opportuno prevedere un’eccezione in materia di conoscenze linguistiche se la sicurezza dell’approvvigionamento fosse compromessa. Il Cantone indica tuttavia che questa disposizione solleva numerosi interrogativi: chi decide se la sicurezza dell’approvvigionamento è compromessa? L’iscrizione nel registro delle professioni mediche avviene perché si è derogato all’esigenza