Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 26 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati

livello di conoscenze linguistiche più elevato in funzione dell’attività medica specifica e del settore specialistico. Questo punto dovrebbe essere ripreso nell’ordinanza.

CMC, BüAeV, GAeSO e KAeGSG sono del parere che per le esigenze minime in materia di conoscenze linguistiche sia auspicabile orientarsi al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Suggeriscono tuttavia di integrare l’aspetto della comprensione orale, poiché il fatto di partecipare a una discussione, come già menzionato nel testo dell’ordinanza, non significa necessariamente essere in grado di comprenderne completamente l’argomento trattato, ciò cheperò è indispensabile in un ambito specialistico. Inoltre è fondamentale inserire nell’ordinanza la definizione del livello linguistico B2 contenuta nel rapporto esplicativo, secondo cui deve essere possibile una conversazione con parlanti nativi senza eccessiva fatica. Un medico, che svolge complessi colloqui specialistici ma non riesce a parlare con i pazienti in modo da essere compreso senza eccessiva fatica, non è in grado neppure di instaurare con il suo paziente un rapporto di fiducia necessario a garantire la qualità delle cure. CMC, BüAeV, GAeSO e KAeGSG optano per introdurre direttamente nel testo dell’ordinanza l’obbligo di soddisfare, oltre alle esigenze già descritte in materia di conoscenze linguistiche, tutte le altre esigenze del livello linguistico B2. Attualmente questo aspetto non emerge dall’avamprogetto di ordinanza, bensì soltanto dal relativo rapporto esplicativo.

ZH ritiene che il livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue sia appropriato e corrisponda alle esigenze in materia di conoscenze linguistiche che devono essere soddisfatte già oggi da psicologi psicoterapeuti per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale.

SSO auspica che, conformemente alla prassi corrente in Germania, sia richiesto un livello minimo corrispondente al livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

PharmaSuisse e GSASA approvano che la riveduta ordinanza stabilisca conoscenze linguistiche minime. Si chiedono tuttavia come sia possibile garantire e verificare l’attuazione di questa disposizione nei Cantoni plurilingue.

Centre Patronal (CP) ritiene che il requisito in materia di conoscenze linguistiche sancito nell’articolo 11a capoverso 1 OPMed sia sostenibile, tanto più che l’articolo 11b prevede la possibilità di derogarvi in casi eccezionali.

SVS accoglie favorevolmente le proposte esigenze minime in materia di conoscenze linguistiche e la possibilità per i datori di lavoro di esigere un livello più elevato.

Articolo 11a capoverso 2

AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NE, NW, SH, SZ, TG, TI, VD, ZG, CDS e AMDCS si chiedono se, in questo contesto, la sola menzione del «datore di lavoro» sia sufficiente. Spesso (ad esempio negli ospedali) accadrà piuttosto che la persona, sotto la cui vigilanza professionale lavora chi esercita una professione medica universitaria, non sia il suo datore di lavoro. Pertanto al capoverso 2 dovrebbe essere aggiunto «il professionista che svolge la vigilanza professionale». Questi partecipanti ritengono inoltre che il capoverso sia mal formulato: «comunicazione» dovrebbe essere sostituita da «comprensione linguistica».

GR osserva che per comprendere meglio la disposizione dovrebbe essere stabilito imperativamente un nesso tra i due capoversi. Il Cantone nota inoltre che il proposto riferimento al solo datore di lavoro non è sufficiente. Spesso accade che la persona, sotto la cui vigilanza professionale lavora chi esercita una professione medica universitaria, non sia il suo datore di lavoro. Il Cantone propone dunque di modificare il capoverso nel seguente modo: «Il datore di lavoro o la persona professionalmente responsabile deve garantire la comunicazione…».