Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 26 pagine

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esigenze minime in materia di formazione dei medici che non hanno conseguito un diploma federale né un diploma estero riconosciuto secondo la LPMed. Secondo questi addetti ai lavori le disposizioni d’esecuzione creano chiare condizioni quadro imprescindibili e, di conseguenza, certezza del diritto. Garantiscono inoltre la parità legale di trattamento.

In merito agli avamprogetti di revisione dell’OPMed e dell’ordinanza sul registro LPMed, CMC, BüAeV, GaeSO e KaeGSG rilevano generalmente che i relativi rapporti esplicativi contengono informazioni essenziali su alcuni articoli che non possono essere evinte dai testi degli avamprogetti. Inoltre, disposizioni in parte contenute nelle ordinanze, il cui testo risulta formulato in modo chiaramente vincolante, sono relativizzate nei commenti. Ritengono dunque che vi sia un’impellente necessità di precisare questi punti delle ordinanze affinché basti la sola lettura delle relative disposizioni per capire quali condizioni devono essere soddisfatte.

CMC, GAeSO e KAeGSG sottolineano che ai medici stranieri alloglotti le nuove disposizioni non devono porre condizioni più gravose di quelle imperativamente necessarie a garantire la qualità delle cure. Temono inoltre che la verifica dell’iscrizione del diploma e delle conoscenze linguistiche delle persone impiegate comporti un enorme dispendio supplementare per i datori di lavoro. Sono del parere che, in ultima analisi, spetti alla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) o all’UFSP garantire che i dati necessari delle persone che esercitano una professione medica universitaria siano iscritti nel registro delle professioni mediche.

H+ approva le modifiche apportate all’ordinanza con una riserva all’articolo 11c capoverso 2 (iscrizione e attestazione delle conoscenze linguistiche del titolare del diploma).

ChiroSuisse accoglie positivamente in particolare il disciplinamento delle conoscenze linguistiche di cui all’articolo 11a – 11c.

4 Risultati dettagliati

Articolo 5

JU è molto favorevole alle modifiche, in particolare alla prevista introduzione dell’iscrizione delle conoscenze linguistiche.

SSO rileva che nel registro deve essere precisato il tipo di diploma o titolo iscritto, ossia se si tratta di un riconoscimento, di un certificato di equivalenza, di un diploma secondo l’articolo 33a capoverso 2 lettera a della riveduta LPMed (revLPMed) o di un diploma o di un titolo di perfezionamento di cui all’articolo 35 LPMed. I pazienti che cercano informazioni nel registro potrebbero non conoscere con precisione queste denominazioni. Vi è il dubbio che non tutti siano in grado di cogliere la differenza tra un riconoscimento e un certificato di equivalenza. Termini quali «diploma secondo l’articolo 33a capoverso 2 lettera a revLPMed» sono incomprensibili. Propone pertanto di creare un glossario o redigere spiegazioni che chiariscano, in un linguaggio comprensibile, il significato di singoli termini e illustrino con quale procedura sono stati conferiti i titoli. Senza queste spiegazioni l’informazione destinata ai pazienti è poco utile.

Secondo UDC l’obbligo di iscrizione di cui all’articolo 5 per i diplomi conseguiti al di fuori dell’UE/AELS è troppo esteso. La cerchia delle persone da iscrivere dovrebbe essere limitata a coloro che svolgono effettivamente un’attività clinica in Svizzera. Sarebbero dunque esonerate dall’obbligo di iscrizione le persone che operano esclusivamente nella ricerca fondamentale.

Articolo 5 capoverso 1

Secondo BüAeV, GaeSO, KAeGSG e CMC chi presenta domanda di iscrizione e desidera esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale deve avere in ogni caso la possibilità di informarsi in precedenza sull’eventualità di dover sostenere un esame secondo i criteri di cui all’articolo