Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 26 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
perfezionamento possono richiedere un titolo federale di perfezionamento in farmacia all’organizzazione responsabile purché svolgano il perfezionamento teorico mancante secondo il giudizio dell’associazione professionale. Inoltre deve essere soddisfatta la condizione di cui al capoverso 3.
2 I titolari di un titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia d’officina o farmacia d’ospedale ottengono, su domanda, il titolo federale di perfezionamento in farmacia d’officina o farmacia d’ospedale purché soddisfino le condizioni di cui al capoverso 3.
3 Il soddisfacimento delle condizioni per il rilascio di un titolo federale di perfezionamento secondo i capoversi 1 o 2 deve essere provato al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore della modifica del .... »
SH ritiene che la disposizione transitoria sia troppo limitativa poiché esclude persone che lavorano come dipendenti, quindi non hanno per il momento bisogno di una propria autorizzazione. Nella prassi la disposizione potrebbe dare adito a problematici aggiramenti avvalendosi della legge sul mercato interno. Il Cantone propone pertanto di verificare nuovamente le previste disposizioni transitorie in modo approfondito.
NE è del parere che non tutte le condizioni stabilite ai capoversi 2–4 per l’ottenimento agevolato di un titolo federale di perfezionamento partendo da un titolo di perfezionamento di diritto privato siano appropriate. Ciò riguarda in particolare la condizione di cui alla lettera c. Non si capisce quale debba essere l’utilità di questa condizione per i farmacisti che esercitano regolarmente la loro professione da molti anni. Per le persone che non dispongono già di un titolo di perfezionamento di diritto privato non c’è alcuna possibilità di ottenere in modo agevolato il titolo federale di perfezionamento, sebbene secondo l’articolo 65 capoverso 1bisLPMed rimangano autorizzati a esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale come titolari di un titolo di perfezionamento riconosciuto.
GE ritiene che le disposizioni transitorie per i farmacisti in possesso di un’autorizzazione cantonale all’esercizio indipendente della professione prima dell’entrata in vigore della modifica della LPMed del 20 marzo 2015 costituiscano una misura eccessiva, non giustificabile dal punto di vista della salute pubblica. Spesso si tratta di professionisti che esercitano la propria professione da molti anni e hanno acquisito un’esperienza il cui valore è superiore a qualsiasi titolo di perfezionamento. Il Cantone propone di attestare loro automaticamente l’equpollenza con il titolo di perfezionamento se sono in grado di provare due anni di attività professionale negli ultimi cinque anni. Il capoverso 1 dovrebbe essere dunque modificato come segue: «…purché soddisfino le condizioni di cui ai capoversi 2 lettera a, nonché 3 e 4». GE sottolinea che queste misure transitorie riguardano la maggior parte dei farmacisti che esercitano la professione, indipendentemente dal fatto che dirigano o meno una farmacia. Di conseguenza l’approccio dovrebbe essere pragmatico e proporzionato all’obiettivo perseguito.
TI giudica troppo restrittiva la disposizione transitoria applicabile ai farmacisti, anche se solo raffrontata alla norma transitoria di rango formale superiore cui dovrebbe far riferimento (art. 65 cpv. 1bis LPMed). La norma di legge ammette infatti al libero esercizio della professione i titolari di un diploma federale di farmacista già autorizzati prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015, senza necessità di disporre di titoli federali di perfezionamento. Sancisce così la tutela delle situazioni acquisite, senza imporre esigenze né termini di adeguamento. La norma proposta nell’ordinanza è in particolare troppo limitata e apparentemente contraria alla disposizione transitoria della LPMed per quanto riguarda le tre categorie seguenti: i farmacisti con titolo di perfezionamento FPH (di diritto privato), conseguito secondo il curriculum regolare, i farmacisti con titolo di perfezionamento FPH (di diritto privato), conseguito nel 2001 secondo le norme transitorie vigenti in quel momento, nonché i farmacisti che nel 2001 non avevano i requisiti per ottenere un titolo di perfezionamento FPH di diritto privato secondo le norme transitorie vigenti in quel momento. TI ritiene dunque che debbano essere considerati i seguenti casi:
- farmacisti con titolo di perfezionamento FPH (di diritto privato), conseguito secondo il curriculum regolare (dal 2002 al 2012; 2 anni di pratica in farmacia + formazione universitaria integrativa + esami);
- farmacisti con titolo di perfezionamento FPH (di diritto privato), conseguito nel 2001 secondo le norme transitorie vigenti in quel momento (attività in farmacia equivalente a un grado di occupazione