Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 26 pagine
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Per i richiedenti non sarà un problema riuscire a provare una formazione universitaria di almeno 5500 ore. È dunque necessario stabilire altri criteri adeguati (eventualmente ricorrendo alla direttiva UE 2005/36/CE) oppure attribuire alla MEBEKO la competenza di definirli. La verifica sulla base di criteri esclusivamente formali non consente di esprimersi sulla qualità della valutazione all’estero.
UZH Med condivide l’opinione su esposta e trova che dovrebbero essere considerati anche i criteri o gli indicatori di qualità concernenti le università o le scuole universitarie che rilasciano il diploma. In proposito potrebbero essere menzionati, tra gli altri, gli standard di qualità della World Federation for Medical Education («WFME Global Standards in Basic Medical Education»; http://www.iaomc.org/wfme.htm). UZH Med ritiene inoltre che la MEBEKO rivesta un ruolo essenziale nella definizione di tali criteri.
Anche SVS propone che le esigenze minime in materia di diplomi non siano vincolate esclusivamente alla durata della formazione, ma comprendano pure i contenuti e gli obiettivi essenziali della formazione per la professione medica in questione. SVS auspica inoltre che sia riconosciuta come parte pratica della formazione la formazione pratica che può essere svolta in studi veterinari nel settore privato (non solo nelle cliniche veterinarie).
UDC condivide il parere secondo cui le esigenze minime di cui all’articolo 11d per il riconoscimento dei diplomi conseguiti all’estero sono insufficienti in questa forma. Il riconoscimento di tali diplomi non dovrebbe basarsi soltanto su criteri formali, ma anche su caratteristiche di qualità, in particolare in riferimento ai contenuti scientifici e inerenti alla pratica professionale.
SSO e AMDCS constatano che la direttiva 2013/55/UE modifica le esigenze nel senso che per la formazione di base del dentista sono prescritte almeno 5000 ore. La direttiva non è stata ancora recepita dalla Svizzera. Secondo SSO il fatto che sia già in vigore nei Paesi dell’UE da un lato comporta una discriminazione e, dall’altro, rende la Svizzera più interessante rispetto ai Paesi dell’UE per i titolari di tale diploma. SSO e AMDCS chiedono di fissare subito l’esigenza minima ad almeno 5000 ore.
Secondo BüAeV, GaeSO, KAeGSG e CMC non è chiaro perché questa esigenza minima di 5000 ore d’insegnamento teorico e pratico non sia contenuta nella revOPMed. I dentisti provenienti dai Paesi dell’UE devono già soddisfare questo criterio ed è opportuno riservare un pari trattamento a tutti i dentisti con un diploma conseguito all’estero. La modifica promuove inoltre la qualità delle cure.
PharmaSuisse e GSASA chiedono se sia ragionevole stabilire qui una durata minima della formazione. Lo scopo dovrebbe essere quello di far figurare nel registro le persone che hanno contatto con i pazienti. Si propone di iscrivere nel registro tutti coloro che esercitano una professione medica e hanno contatti con pazienti e di segnare in modo speciale i livelli insufficienti. Dovrebbe essere prevista soltanto un’esigenza minima, ossia che il diploma dia diritto ad esercitare una professione medica nello Stato che lo ha emesso.
BüAeV, GaeSO, CMC e KAeGSG suggeriscono che la precisazione contenuta nel rapporto esplicativo in merito all’avamprogetto dell’OPMed, secondo cui la parte pratica della formazione può essere svolta anche in un istituto sanitario non universitario a condizione che la formazione che vi è impartita sia sotto la vigilanza di un’università o di una scuola universitaria di un livello riconosciuto come equivalente, sia integrata nell’articolo 11d dell’ordinanza. Il testo chiaro delle pertinenti disposizioni nel progetto di modifica dell’OPMed secondo cui l’insegnamento pratico deve essere impartito «in un’università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto» si oppone tuttavia a questo allentamento, senz’altro ragionevole, della normativa.
BS segnala che il criterio, secondo cui l’insegnamento pratico per medici e farmacisti debba essere impartito in un’università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto, non può essere soddisfatto poiché nella pratica gran parte della formazione si svolge negli ospedali didattici, negli studi medici e nelle farmacie.
JU chiede cosa si debba intendere per «sotto vigilanza professionale».