Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 26 pagine

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FMH, ISFM, CIMS, ASMAC e Collège des Doyens condividono il parere che il livello B debba essere integrato al capoverso 2 lettera a. È proposto quanto segue: a… «a più di sei anni prima e corrisponda almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue».

Secondo SSO dovrebbe essere richiesto un diploma di lingue che sia stato ottenuto negli ultimi 12–18 mesi, in linea con la prassi seguita all’estero per i corsi di studi di terzo ciclo (ad esempio LL.M. negli Stati Uniti o nel Regno Unito).

AG, LU, NW, TG e AMDCS sono del parere che il capoverso 2 lettera b debba essere così formulato: «un titolo conseguito nella lingua corrispondente».

BS chiede di apportare la seguente modifica all’articolo 11c capoverso 2 lettera b: «un titolo di formazione o di perfezionamento della professione medica universitaria ottenuto nella lingua corrispondente».

Secondo H+ non dovrebbe valere solo l’attività professionale clinica di tre anni negli ultimi dieci anni nella lingua corrispondente (lettera c), ma sarebbe opportuno computare anche le esperienze linguistiche generalmente compiute.

PharmaSuisse e GSASA chiedono che «esperienza professionale clinica» sia sostituita da «esperienza professionale pratica in contatto con pazienti». Infatti, non tutte le professioni mediche implicano un’attività clinica, mentre sono importanti le conoscenze linguistiche nell’esercizio della professione.

Pill Group è del parere che l’elenco delle prove delle conoscenze linguistiche secondo l’articolo 11c OPMed discrimini il romancio. In base a questi criteri, secondo la lettera c la professione deve poter essere esercitata solo in svizzero tedesco o in romancio. Propone dunque la seguente modifica all’articolo 11c capoverso 2 lettera a: «…. diploma internazionale o un’attestazione rilasciata dalla Lia Rumantscha …».

Articolo 11c capoverso 3 AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, LU, NE, NW, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, CDS e AMDCS sono del

parere che il capoverso 3 non sia di per sé comprensibile (neppure in base al rapporto esplicativo). Se è inteso che chi esercita una professione medica, la cui lingua principale o lingua madre corrisponde alla lingua ufficiale del luogo in cui è esercitata l’attività, non deve provare la conoscenza della lingua in questione, i suddetti interpellatiritengono la disposizione opportuna. Tuttavia, con queste premesse, è difficilmente immaginabile che sorgano dubbi in merito alla sufficiente padronanza della lingua, pertanto il capoverso 3 necessita di una precisazione.

ZH ritiene appropriato che le conoscenze della lingua principale o della lingua madre non debbano essere provate, a meno che non esistano dubbi in proposito.

Secondo pharmaSuisse e GSASA la nozione di «lingua principale» è poco precisa. Sarebbe preferibile utilizzare «lingua madre».

Articolo 11d Esigenze minime relative alla formazione finalizzata all’ottenimento di un di-

ploma secondo l’articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed

ZH ritiene opportuno stabilire le esigenze minime per l’iscrizione al registro delle professioni mediche di diplomi emessi da altri Stati.

ChiroSuisse è d’accordo con le esigenze minime riportate all’articolo 11d lettera c relative alla formazione finalizzata all’ottenimento di un diploma secondo l’articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed per i chiropratici.

Collège des Doyens, FMH, MEBEKO, ISFM, CIMS e ASMAC ritengono che le esigenze minime puramente formali elencate siano insufficienti, pertanto non soddisfano l’intento dell’articolo 33a revLPMed (miglioramento del livello di qualità delle persone che esercitano una professione medica in Svizzera).