Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 26 pagine
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Anche secondo SO dovrebbe risultare inequivocabilmente che si tratta della comprensione linguistica. Dal momento che la «comunicazione» non si limita alla comprensione linguistica, la formulazione dovrebbe essere precisata.
VD è dell’avviso che la formulazione non sia chiara in riferimento alle competenze dei datori di lavoro. Dovrebbe essere pertanto modificata nel senso che il datore di lavoro non deve «garantire la comunicazione», bensì «accertarsi che la comunicazione sia buona».
Collège des Doyens, FMH, ISFM, CIMS e ASMAC precisano che il medico deve redigere personalmente i certificati, i rapporti e le perizie o, almeno, poterle leggere criticamente nella lingua ufficiale in cui esercita la professione. Per questi documenti la comunicazione con terzi non può essere garantita dall’ospedale: l’ordinamento giuridico esige certificati medici personali all’attenzione dei datori di lavoro e degli assicuratori. Propongono dunque di aggiungere quanto segue alla fine del capoverso: «…Sono fatti salvi i documenti tra cui certificati, rapporti e perizie, che devono essere redatti personalmente da chi esercita una professione medica universitaria».
Per gli stessi motivi UZH Med è del parere che i medici debbano essere in grado di redigere questi documenti e leggerli criticamente nella rispettiva lingua ufficiale.
FMH rileva inoltre che una persona deve poter comprendere e farsi capire dagli altri membri del team, se lavora nella sala operatoria. «Cure» è dunque più pertinente rispetto a «cure di base». Propone pertanto di sostituire «cure di base» con «cure» al capoverso 2.
ZH ritiene che il capoverso non sia chiaro. Se si riferisce alla comunicazione con pazienti di lingua straniera, la disposizione deve essere completata in questo senso. Se, invece la disposizione va intesa secondo il rapporto esplicativo, ossia nel senso che il datore di lavoro ha la facoltà di chiedere un livello più elevato di conoscenze linguistiche se ritiene che sia insufficiente per esercitare una determinata attività professionale, anche questo punto dovrebbe essere formulato in modo più chiaro. Da ultimo, i datori di lavoro sono legittimati, anche senza una pertinente disposizione dell’ordinanza, a porre esigenze più elevate ai loro collaboratori in materia di conoscenze professionali o linguistiche.
Secondo CP il capoverso è accettabile.
Ai fini di una maggiore chiarezza CMC, BüAeV, GaeSO e KAeGSG chiedono di inserire in questo capoverso un riferimento all’articolo 33a capoverso 3 lettera b revLPMed. Nel capoverso occorre inoltre precisare quale comunicazione con i pazienti o con terzi debba essere garantita dal datore di lavoro, segnatamente quella con i dipendenti.
Relativamente all’articolo 11a capoverso 2 revOPMed in combinato disposto con l’articolo 33a capoverso 3 revLPMed, gli stessi partecipanti all’indagine conoscitiva sottolineano infine che non devono essere poste esigenze eccessive per quanto riguarda l’esame delle conoscenze linguistiche di chi esercita una professione medica universitaria da parte dei datori di lavoro, ai quali non si può chiedere di procedere ad accertamenti approfonditi in merito alle conoscenze linguistiche dei potenziali dipendenti. In linea di principio i datori di lavoro devono potersi fidare dell’iscrizione nel registro.
Anche SSO è del parere che questa disposizione gravi eccessivamente sul datore di lavoro e non sia praticabile. Deve essere trovata una soluzione che possa essere più facilmente attuata nella pratica.
SVS approva il fatto che spetti al datore di lavoro verificare le competenze linguistiche dei dipendenti. Auspica che la cerchia di persone sia completata con «clienti» e «proprietari di animali».
JU si interroga sul ruolo dei datori di lavoro descritto in questo capoverso. Il Cantone si chiede inoltre di quali datori di lavoro si tratti e come si debba procedere con i professionisti della salute che operano sotto la propria responsabilità. Mette in discussione anche il nesso tra conoscenze linguistiche e comunicazione.
Secondo GL il datore di lavoro può assumersi soltanto la responsabilità della capacità di comunicare del suo collaboratore, ma non di quella del paziente. Qui è auspicabile una precisazione della responsabilità in questo senso: «Il datore di lavoro deve garantire la comunicazione con i pazienti o con terzi,