Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 26 pagine

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33a capoverso 2 revLPMed nel caso in cui presenti un diploma straniero che non può essere riconosciuto.

Sezione 3a Conoscenze linguistiche ed esigenze minime relative alla formazione finaliz-

zata all’ottenimento di un diploma secondo l’articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed

AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, LU, NE, NW, SH, SZ, TG, TI, VD, ZG, CDS e AMDCS sono del parere che il titolo dell’unità di partizione dia adito a una certa confusione. In questa sezione sono infatti stabilite, da un lato, le esigenze in materia di conoscenze linguistiche di tutte le persone che esercitano una professione medica, dall’altro le esigenze minime relative alla formazione delle persone che esercitano una professione medica universitaria provenienti da uno Stato terzo (al di fuori dell’UE/AELS) che desiderano lavorare sotto vigilanza professionale. I partecipanti all’indagine conoscitiva sono comunque sorpresi del fatto che alla descrizione dei requisiti minimi relativi alle conoscenze linguistiche di tutti coloro che esercitano una professione medica universitaria di cui all’articolo 11a capoverso 1 segua immediatamente, al capoverso 2, l’obbligo del datore di lavoro di garantire la comunicazione con i pazienti o con terzi, senza che emerga chiaramente che sono intesi unicamente i datori di lavoro di chi esercita una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale. Ciò risulta soltanto dall’articolo 33a capoverso 3 revLPMed, che impone ai datori di lavoro la verifica delle conoscenze linguistiche delle persone che esercitano una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale. Nel testo dell’ordinanza sarebbe opportuno distinguere meglio i due gruppi.

VD aggiunge che le conoscenze linguistiche trattate in questa sezione devono essere commisurate alla professione esercitata. Inoltre l’articolo 33a LPMed, su cui si basa questa nuova sezione, è inserito nel capitolo concernente l’esercizio della professione.

ChiroSuisse accoglie positivamente in particolare il disciplinamento delle conoscenze linguistiche di cui all’articolo 11a – 11c.

Articolo 11a Conoscenze linguistiche necessarie secondo l’articolo 33a capoverso 1 let-

tera b LPMed

La proposta di fissare le conoscenze linguistiche minime necessarie al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue riscuote il generale consenso degli interpellati. Soltanto SSO si esprime a favore di un innalzamento al livello C1. È inoltre sottolineata l’importanza di lasciare ai datori di lavoro la possibilità di esigere un livello più elevato.

Pure santésuisse ritiene importante prescrivere le conoscenze linguistiche necessarie dei futuri fornitori di prestazioni e un livello corrispondente almeno a B2 è ritenuto appropriato.

TI saluta la flessibilità proposta ed esplicitata nel rapporto esplicativo: il livello B2 rappresenta il minimo richiesto in materia di conoscenze linguistiche, senza precludere tuttavia al datore di lavoro la possibilità di esigere un livello più elevato con riferimento a settori o attività particolari.

Secondo AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, NE, NW, SH, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG e CDS il livello minimo stabilito all’articolo 11a è appropriato. Corrisponde alle esigenze attuali poste agli psicologi in materia di conoscenze linguistiche per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale (articolo 24 capoverso 1 lettera c LPPsi). Gli interpellati summenzionati sottolineano l’importanza delle spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo, secondo le quali il datore di lavoro è libero di porre ulteriori condizioni se ritengono questo livello inadeguato per una determinata attività professionale (ad esempio nell’ambito della psichiatria/psicoterapia).