Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 26 pagine

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mente incontro ai fornitori di prestazioni psichiatriche. OSP è inoltre del parere che la nozione di «minaccia per l’assistenza medica» sia troppo indefinita. Occorrono criteri più chiari per i casi in cui le conoscenze linguistiche non sono necessarie.

Secondo VD sarebbe opportuno chiarire in modo esplicito che la definizione dei criteri in base ai quali definire la «sicurezza dell’assistenza medica» è competenza dei Cantoni.

SVS nota che non è chiaro chi decida quando la sicurezza dell’assistenza medica è minacciata. Dal suo punto di vista questa competenza deve spettare ai Cantoni. L’ordinanza dovrà essere modificata in tal senso.

Articolo 11b capoverso 2

Unil e VD giudicano auspicabile ridurre a sei mesi il periodo di un anno per provare le conoscenze linguistiche accordato, secondo il capoverso 2, a chi esercita una professione medica. VD chiede almeno che i Cantoni possano prevedere un termine inferiore a un anno per i medici la cui attività è in gran parte costituita dal contatto, dalla comunicazione e dal dialogo con i pazienti, ad esempio nella psichiatria.

Secondo JU, invece, è indubbio che il termine di un anno per l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 11a sia troppo breve.

SVS è favorevole al fatto che spetti al datore di lavoro l’obbligo di provvedere affinché il dipendente provi di aver acquisito le conoscenze linguistiche mancanti entro un anno. Ritiene tuttavia necessario precisare che il dipendente è personalmente responsabile di acquisire le conoscenze linguistiche che gli mancano. Il datore di lavoro è tenuto soltanto a verificare le competenze linguistiche.

CMC, BüAeV, GaeSO e KAeGSG sono del parere che non stia al datore di lavoro provvedere affinché siano provate le conoscenze linguistiche necessarie entro un anno. L’autorità competente in materia è piuttosto la MEBEKO, che deve esigere la prova della padronanza della lingua da parte di chi esercita una professione medica universitaria. Ciò è ritenuto opportuno anche perché, per chi esercita una professione medica universitaria sotto la propria responsabilità professionale, nessun datore di lavoro può verificare che siano state acquisite le necessarie conoscenze linguistiche.

Articolo 11c Iscrizione e attestazione delle necessarie conoscenze linguistiche del titolare del diploma

JU è particolarmente favorevole a questo articolo. Le condizioni esposte sono chiare. È opportuno incaricare la MEBEKO dell’iscrizione e della verifica delle conoscenze linguistiche.

CMC, BüAeV, GaeSO e KAeGSG ritengono auspicabile che siano stabilite condizioni chiare per quanto riguarda la prova delle conoscenze linguistiche e che tale prova possa essere fornita in particolare anche con un’esperienza professionale clinica nella corrispondente lingua. Riguardo all’obbligo del datore di lavoro di valutare le conoscenze linguistiche dei suoi dipendenti e a quanto sia ragionevolmente esigibile dallo stesso, come menzionato nel rapporto esplicativo all’articolo 11c revOPMed, si rimanda ai commenti all’articolo 11a.

Secondo VD e Unil dovrebbero essere indicati i rimedi giuridici per i casi in cui la MEBEKO giunge alla conclusione che la persona non soddisfa le esigenze di cui all’articolo 11a capoverso 1.

UZH Med propone che sia espressamente menzionato il livello minimo necessario B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

SVS esige che per l’iscrizione nel registro dei veterinari laureatisi presso Vetsuisse (facoltà di Berna o Zurigo) la competenza linguistica per il tedesco sia registrata direttamente, senza che debbano farne richiesta e siano esaminati i mezzi di prova. Di conseguenza l’iscrizione deve essere gratuita. Lo stesso