Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 26 pagine

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SZ rileva che l’ordinanza non contiene disposizioni in merito alla competenza di verificare le conoscenze linguistiche dei professionisti che operano nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Il Cantone chiede una modifica in tal senso.

Articolo 11a capoverso 1 Secondo AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, LU, NE, NW, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH, CDS e AMDCS

il fatto che il capoverso 1 si riferisca alle conoscenze della lingua in cui è esercitata la professione può dare adito a malintesi. Ciò potrebbe infatti indurre a pensare che nell’attività medica sia rilevante solo la lingua parlata tra il paziente e il curante, mentre per i rapporti e i contatti professionali è particolarmente importante la lingua del luogo in cui è esercitata l’attività professionale. Sarebbe dunque opportuno precisare che occorre possedere il livello richiesto della lingua ufficiale del luogo in cui è esercitata l’attività professionale. I suddetti partecipanti all’indagine conoscitiva propongono di apportare la seguente modifica all’articolo 11a capoverso 1:

«Chi esercita una professione medica universitaria deve comprendere nella lingua in cui esercita la professione ufficiale del luogo in cui esercita la professione almeno ...». GE propone la stessa formulazione e raccomanda di esplicitare che il livello richiesto di conoscenze linguistiche deve consentire di esprimersi correntemente nella lingua ufficiale del luogo in cui è esercitata la professione. L’enunciato «conoscenze della lingua in cui è esercitata la professione» potrebbe dare adito a malintesi. Per la stessa ragione GR propone la seguente formulazione: «Chi esercita una professione medica universitaria deve comprendere nella lingua ufficiale del Cantone in cui esercita la professione almeno…». Secondo GR la lingua del luogo in cui è esercitata la professione è particolarmente importante per i rapporti e i contatti professionali.

VS ritiene che «nella lingua in cui esercita la professione» debba essere sostituito con «nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui esercita la professione».

JU è del parere che la disposizione descriva in modo appropriato il livello di capacità atteso nell’ottica qualitativa, tuttavia suggerisce una formulazione inequivocabile: «…nella lingua della popolazione con cui esercita la professione»…

FMH, ISFM, CIMS, Collège des Doyens e ASMAC propongono di completare il paragrafo nel seguente modo:

1«… Sono necessarie conoscenze minime in una lingua ufficiale svizzera conformi al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; il datore di lavoro può esigere un livello più elevato in funzione dell’attività esercitata». Secondo gli interpellati, il rapporto esplicativo precisa correttamente che in determinate circostanze è richiesto un livello di conoscenze linguistiche più elevato rispetto alle esigenze minime definite al capoverso 1. Tuttavia, chi è chiamato ad applicare la normativa e, in particolare, i datori di lavoro leggeranno solo il testo dell’ordinanza, nella quale è dunque necessario menzionare espressamente tale principio. Deve essere provata la conoscenza di almeno una lingua ufficiale svizzera, altrimenti non è possibile esercitare la professione in maniera ineccepibile.

SSO nota che in generale manca un elemento importante nelle disposizioni esecutive, ossia la differenziazione tra le diverse regioni linguistiche all’interno della Svizzera. Presumibilmente è di scarsa utilità possedere buone conoscenze del francese se esercita la professione in una regione di lingua tedesca. Pertanto si devono esigere comprovate conoscenze linguistiche generali della regione in cui è esercitata l’attività.

Secondo UZH Med le conoscenze linguistiche costituiscono un elemento imprescindibile dell’interazione tra paziente e medico, quindi sono importanti per garantire un alto livello qualitativo delle cure e, in particolare, per la sicurezza dei pazienti. UZH Med chiede anche che siano comprovate le conoscenze linguistiche di almeno una lingua ufficiale svizzera corrispondenti al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Il datore di lavoro deve poter esigere un