Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 24 pagine

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scopo originale della legge: l’acquirente deve avere un – seppur minimo – legame con la Svizzera.

L’acquisto di partecipazioni quotate in borsa a società immobiliari è stato esonerato dall’obbligo dell’autorizzazione ai sensi della LAFE soltanto nel 2005. L’acquisto di partecipazioni in fondi immobiliari invece non vi è mai stato soggetto. Nel primo caso, diversamente dal secondo, gli acquirenti di quote di società immobiliari hanno possibilità e diritti di partecipazione in seno alla società. Non corrisponde dunque all’obbiettivo di fondo della LAFE esonerare tali partecipazioni dall’obbligo dell’autorizzazione. Inoltre, nel presente contesto, sorge un problema d’attuazione: è ben vero che secondo il diritto vigente l’acquisto di partecipazioni a società operanti nel settore immobiliare quotate in borsa è stato esonerato dall’obbligo dell’autorizzazione, ma se una tale società intende acquistare dei fondi, può sorgere un obbligo di autorizzazione, ad esempio per una posizione preponderante di persone all’estero (art. 5 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con art. 6 cpv. 1 LAFE). Tuttavia, una siffatta verifica è possibile soltanto con oneri sproporzionati (cfr. FF 2003 4756), anche perché la composizione dell’azionariato può cambiare di continuo. In determinati casi, le autorità competenti ad accordare le autorizzazioni devono accontentarsi di un’istantanea della situazione, ciò che, tenuto conto del principio inquisitorio (art. 22 cpv. 1 LAFE), potrebbe rivelarsi problematico.

4 Aspetti giuridici

4.1 Costituzionalità e legalità

Il progetto poggia, come la legge medesima, sulla competenza della Confederazione in materia di affari esteri (art. 54 cpv. 1 Cost.) e di diritto civile (art. 122 cpv. 1 Cost.).

4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La compatibilità del progetto con gli impegni internazionali della Svizzera è garantita.

Eventuale ampliamento:

Lo stesso dicasi per il eventuale ampliamento del progetto: in particolare grazie alla riserva ai trattati internazionali prevista all’articolo 1 capoverso 2 è garantita la compatibilità dell’ampliamento con gli impegni internazionali della Svizzera. La modifica di legge proposta a discussione come eventuale ampliamento – segnatamente il divieto di acquistare fondi per stabilimenti d’impresa al solo fine di operare un investimento e partecipazioni in società immobiliari – è compatibile con l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) nonché con la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS; RS 0.632.31).