Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 24 pagine
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Dal momento che le controversie in materia di LAFE saranno impugnabili, in ultima istanza, con un ricorso in materia di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale, i Cantoni sono tenuti a rivolgersi a tribunali superiori che giudicano in qualità di autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale (art. 86 cpv. 2 LTF). In genere, se prima dei tribunali superiori sono previste altre autorità di ricorso, la durata complessiva della procedura si allunga. Per motivi di economia procedurale il capoverso 1 lettera c prevede ora che i Cantoni designino un’unica autorità giudiziaria di ricorso per le controversie in materia di LAFE.
Art 17
Se un Cantone rinuncia a designare un’autorità cantonale legittimata a ricorrere, l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione notifica la decisione direttamente all’Ufficio federale di giustizia (cpv. 2 lett. c).
Art. 19a
Già attualmente la collocazione di abitazioni in un immobile destinato a stabilimento d’impresa soggiace all’obbligo di autorizzazione o è vietato. L’articolo 4 capoverso 2 lettera a lo precisa esplicitamente. Se le disposizioni proposte nell’ambito dell’eventuale ampliamento del progetto saranno accettate, il divieto e contrario si evincerà anche dal nuovo articolo 6a capoverso 4. Nel diritto vigente manca un’autorità di controllo, pertanto si propone di attribuire tale funzione all’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia. Quest’ultima procederà come il registro fondiario e il registro di commercio (art. 18 cpv. 1 e 2 LAFE) e, se non può escludere che si tratti di una persona all’estero (cpv. 1), rinvierà il richiedente, che fa domanda di un cambiamento di destinazione a scopo abitativo, all’autorità LAFE preposta al rilascio dell’autorizzazione. Se tale autorità accerta che il proprietario del fondo è una persona all’estero e che un siffatto cambiamento di destinazione non può essere autorizzato ai sensi della LAFE, l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia negherà l’autorizzazione volta a consentire la ristrutturazione (cpv. 2).
Art. 20
Il capoverso 2 lettera b è un mero adeguamento redazionale alla modifica dell’articolo 15 capoverso 1 lettera b.
Art. 22
Il capoverso 2 è un mero adeguamento redazionale alla modifica dell’articolo 15 capoverso 1 lettera b
Art. 24
In avvenire le infrazioni contro la Lex Koller non andranno più denunciate all’autorità cantonale legittimata a ricorrere, che non esisterà più in tutti i Cantoni (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. b), bensì principalmente all’autorità di prima istanza e all’autorità di perseguimento penale. Ciò si giustifica poiché in linea di massima è