Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 24 pagine

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Eventuale ampliamento

Art. 6a

In linea di principio, l’acquisto da parte di persone all’estero di fondi che servono all’esercizio di un’attività economica va nuovamente assoggettato all’obbligo dell’autorizzazione. Ciò si applicherà all’acquisto di fondi per stabilimenti d’impresa che si possono dare in affitto o in locazione a terzi al solo fine di operare un investimento e che sinora non sottostava all’obbligo dell’autorizzazione. Per tale motivo l’articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE viene abrogato. Continuerà invece a non necessitare di autorizzazione l’acquisto di un fondo che serve esclusivamente all’acquirente o all’attività della sua impresa, vale a dire se l’acquirente stesso si assume il rischio imprenditoriale (cpv. 1). Oltre alle persone fisiche straniere, soltanto le società controllate da persone all’estero con sede statutaria ed effettiva in Svizzera potranno acquistare un simile fondo senza autorizzazione. Di conseguenza, le società con sede all’estero, per poter acquistare fondi per stabilimenti d’impresa senza autorizzazione, dovranno dapprima costituire una società affiliata con sede in Svizzera. Conformemente all’articolo 2 capoverso 3 LAFE, che occorre abrogare, si potranno continuare ad acquistare abitazioni senza autorizzazione insieme ai fondi per stabilimenti d’impresa se le norme comunali prevedono una quota abitativa su tali fondi. Attualmente non vi è alcun limite esplicito. Per garantire la certezza del diritto, la nuova norma fisserà il limite a un terzo della superficie lorda per piano (cpv. 2).

L’esonero dall’obbligo dell’autorizzazione ai sensi del capoverso 1 si applica soltanto finché l’acquirente esercita un’attività economica sul fondo. Se tale attività cessa, il fondo va alienato entro due anni (cpv. 3); durante tale periodo è consentita una locazione o un affitto a terzi per uso commerciale.

Se dopo dieci anni di uso personale permanente l’attività aziendale dell’acquirente cessa del tutto o in parte, egli può locare o affittare il fondo a tempo indeterminato a terzi per uso commerciale (cpv. 4). Neppure dopo dieci anni di uso personale permanente sarà però possibile inserire o edificare abitazioni.

Art. 7

Anche il legatario va esplicitamente liberato dall’obbligo dell’autorizzazione, sempreché sia un erede legittimo potenziale (lett. a). Ciò corrisponde alla prassi vigente.

Se una persona all’estero è già proprietaria di un’altra un’abitazione secondaria o di vacanza oppure di un’unità d’abitazione in un apparthotel in Svizzera, non potrà più acquistare senza autorizzazione un’abitazione da un parente in linea discendente o ascendente come il padre, la madre o il figlio o dal coniuge o dal partner registrato (lett. b).

Art. 8

In futuro si vuole evitare che una direzione di fondi all’estero possa acquistare immobili in Svizzera con gli averi della previdenza professionale di imprese con sede in Svizzera e trasferirli nel fondo che serve alla previdenza professionale del personale di tali stabilimenti d’impresa (cpv. 1 lett. c).