Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 24 pagine
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Art. 28
Il capoverso 2 viene adeguato a ragione della modifica del diritto sanzionatorio (RU 2016 1249), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018. Per chi agisce per mestiere è ora prevista una pena massima di cinque anni. Nel diritto penale, la pena massima prevista è generalmente più severa e sovente correlata con una pena minima (più elevata) quando il reato è commesso per mestiere che nel caso della fattispecie di base. In tal modo si tiene conto della maggiore gravità del reato commesso per mestiere rispetto all’infrazione di base (art. 28 cpv. 1).
Art. 31
Nel testo tedesco la nota a piè di pagina 2 è oggetto di una modifica redazionale.
Art. 32
Al momento dell’approvazione della LAFE era ancora possibile interrompere il termine relativo di prescrizione dell’azione penale di due anni. Il termine assoluto di prescrizione dell’azione penale era fissata a quattro anni. Con la revisione del diritto della prescrizione nel Codice penale (CP) è stata abrogata l’interruzione della prescrizione dell’azione penale. In compenso nell’articolo 333 capoverso 6 lettera b CP è stata creata una regola transitoria secondo cui i termini relativi di prescrizione dell’azione penale vengono prolungati della durata ordinaria. Di conseguenza il termine di prescrizione previsto dalla legge vigente continua a essere di quattro anni. Questo termine va ripreso nel capoverso 1 lettera a. In tal modo il termine di prescrizione dell’azione penale è più lungo rispetto ai termini ordinari di prescrizione dell’azione penale per le contravvenzioni (art. 109 CP), come era già il caso al momento di adottare la LAFE. Per quanto concerne il termine di prescrizione dell’azione penale di cinque anni per altre contravvenzioni (capoverso 1 lettera b), in considerazione di quanto detto sopra non vi è invece alcuna necessità di intervenire sul piano legislativo. Dal 1° gennaio 2014, per tutti i delitti l’azione penale si prescrive in 10 anni se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP). La disciplina speciale del capoverso 1 lettera c non ha dunque più ragione di essere e può essere abrogata.
Art. 33
Le norme sulla confisca, applicabili anche nell’ambito della LAFE in virtù dell’articolo 333 capoverso 1 CP, sono ora disciplinate esaustivamente nel diritto penale ordinario (art. 69 segg. CP). L’articolo 33 è abrogato poiché diventato ormai soltanto una disposizione di carattere dichiaratorio.
Disposizioni finali
Conformemente al capoverso 1, la modifica di legge è applicabile anche ai negozi giuridici conclusi prima della sua entrata in vigore, ma che a quel momento non sono ancora stati eseguiti o non sono ancora stati oggetto di una decisione passata in giudicato. Le abitazioni principali acquistate prima dell’entrata in vigore non devono quindi essere alienate se non vengono più utilizzate come tali.