Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 24 pagine
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Eventuale ampliamento
Art. 9
Con l’abrogazione dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE, l’acquisto di fondi destinati all’esercizio di un’attività economica sarà in linea di principio di nuovo sottoposto all’obbligo dell’autorizzazione. Continuerà invece a non sottostare all’obbligo dell’autorizzazione l’acquisto da parte di persone all’estero di fondi che intendono utilizzare loro stessi come stabilimenti d’impresa (art. 6a). In futuro non sarà dunque più possibile acquistare fondi per stabilimenti d’impresa al solo fine di operare un investimento, ossia per darli in locazione o in affitto. Viene tuttavia proposta un’eccezione che consente ai Cantoni di stabilire per legge la possibilità di rilasciare un’autorizzazione a persone all’estero per l’acquisto di un fondo che serve come stabilimento d’impresa al fine di operare un puro investimento se serve al settore turistico e paraturistico e l’acquisto è di considerevole importanza per il Comune in cui il fondo è situato (cpv. 1 lett. d). Sarà pertanto possibile autorizzare l’acquisto (anche sotto forma di partecipazioni) di alberghi, impianti di risalita, sciovie, impianti sportivi, sale da concerto, cliniche, musei e centri commerciali nelle regioni turistiche.
Art. 14
Secondo la prassi costante, se una persona all’estero acquista un fondo senza autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 lettera a o b LAFE, le eventuali condizioni e gli oneri imposti all’erede o all’alienante all’estero passano all’acquirente. Ciò viene precisato esplicitamente nel nuovo capoverso 4bis. I successori hanno perciò i medesimi diritti e doveri.
Se una persona all’estero permuta la sua proprietà per piani, acquistata con autorizzazione, con un’altra proprietà per piani nel medesimo immobile, tale negozio giuridico non sottostà all’obbligo dell’autorizzazione di cui all’articolo 7 lettera d LAFE. Le condizioni e gli oneri che le sono state imposte al momento del primo acquisto valgono logicamente anche per la proprietà per piani acquistata tramite permuta (cpv. 4ter). L’ufficio del registro fondiario è di conseguenza tenuto a trasferire condizioni e oneri da un fondo all’altro.
Art. 15
Per motivi di chiarezza, nel capoverso 1 lettera a si precisa che l’autorità cantonale di prima istanza, incaricata di decidere sull’obbligo d’autorizzazione, è pure competente per l’accertamento successivo dell’obbligo dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1bis. Inoltre tale autorità dovrà ordinare la rimozione di uno stato illecito visto che il procedimento su azione secondo il vigente articolo 27 è abrogato.
Ogni Cantone deciderà se mantenere o abolire la sua autorità legittimata a ricorrere (cpv. 1 lett. b). In caso di abolizione, l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione notifica le sue decisioni direttamente all’Ufficio federale di giustizia quale autorità legittimata a ricorrere (cfr. art. 17 cpv. 2 lett. c). Il diritto di ordinare la rimozione di uno stato illecito è trasferito all’autorità di prima istanza (cpv. 1 lett. a).