Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 24 pagine
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lett. a o b LAFE), secondo la prassi costante, all’acquirente passano anche le eventuali condizioni e gli oneri che sono stati imposti al defunto o all’alienante.
Se una persona all’estero permuta una proprietà per piani acquistata con autorizzazione con un altro comproprietario nel medesimo immobile (art. 7 lett. d LAFE), le condizioni e gli oneri devono essere trasferiti al nuovo immobile. Una norma esplicita preciserà tale regola, già oggi applicata, al fine di aumentare la certezza del diritto;
designazione facoltativa di un’autorità cantonale legittimata a ricorrere (art. 15 cpv. 1 lett. b): ogni Cantone potrà decidere se intende mantenere o abolire la sua autorità legittimata a ricorrere (art. 15 cpv. 1 lett. b). La maggior parte di tali autorità non ha mai esercitato il proprio diritto di ricorso. L’abolizione consentirà in particolare di evitare oneri amministrativi poiché non occorrerà più rinunciare al ricorso. L’autorità di prima istanza notificherà quindi le sue decisioni direttamente all’autorità federale legittimata a ricorrere, ossia all’Ufficio federale di giustizia (si veda art. 17 cpv. 2), riducendo sensibilmente la durata della procedura. Un’autorità cantonale legittimata a ricorrere si giustifica soltanto in quei Cantoni che hanno designato più autorità di prima istanza competenti in materia di autorizzazione. Nei Cantoni che avranno abolito l’autorità legittimata a ricorrere, il diritto di ordinare la rimozione di uno stato illecito viene trasferito all’autorità di prima istanza (art. 15 cpv. 1 lett. a). Nell’articolo 15 non è più indispensabile menzionare la facoltà di chiedere l’apertura di un procedimento penale, poiché secondo l’articolo 24 capoverso 2, le autorità non hanno soltanto il diritto bensì anche il dovere di denunciare infrazioni contro la LAFE alle autorità di perseguimento penale;
un’unica autorità di ricorso cantonale (art. 15 cpv. 1 lett. c): il numero delle autorità di ricorso cantonali è ridotto a una soltanto. Il diritto vigente prevede che ogni Cantone designi un’autorità di ricorso. Nelle loro leggi di applicazione della LAFE, otto Cantoni hanno affidato tale funzione al loro Consiglio di Stato. Tuttavia, secondo il diritto procedurale federale, le istanze che precedono il Tribunale federale devono essere indipendenti. Di conseguenza, in questi Cantoni, le decisioni del Consiglio di Stato vanno impugnate dinanzi al tribunale amministrativo cantonale prima di rivolgersi al Tribunale federale. La procedura di ricorso è dunque più complessa che negli altri Cantoni. Sotto il profilo dell’economia procedurale è pertanto opportuno rinunciare esplicitamente a una doppia autorità di ricorso cantonale;
accertamento successivo dell’obbligo dell’autorizzazione (art. 25 cpv. 1bis): secondo l’attuale articolo 25 capoverso 1bisLAFE l’obbligo dell’autorizzazione può essere accertato successivamente se l’acquirente ha fornito all’autorità competente – in particolare all’ufficiale del registro fondiario o del registro di commercio – indicazioni inesatte o incomplete su fatti che sono rilevanti per l’obbligo dell’autorizzazione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza ciò è possibile solamente se l’acquirente ha fornito tali indicazioni consapevolmente (decisione del Tribunale federale