Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 24 pagine

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Per motivi di chiarezza, l’acquisto per scopi esclusivamente d’utilità pubblica è ora disciplinato al capoverso 1 lettera cbise non più insieme alla previdenza in favore del personale (cpv. 1 lett. c LAFE). Dal punto di vista materiale non vi è alcun cambiamento.

Soltanto gli istituti bancari o di assicurazione controllati da persone all’estero ma con sede in Svizzera saranno autorizzati ad acquistare un fondo gravato da un diritto di pegno per coprire un credito garantito da pegno (cpv. 1 lett. d) e non più gli istituti con sede all’estero. Non basterà più che la banca o l’istituto di assicurazione dispongano dell’autorizzazione di esercitare la loro attività in Svizzera o che possano addirittura esercitare la loro attività senza autorizzazione dall’estero.

Si propone di ripristinare il regime dell’autorizzazione per l’acquisto di un’abitazione principale come era già il caso prima della revisione del 1997. L’articolo 2 capoverso 2 lettera b LAFE va dunque abrogato. Visto che i cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS che hanno il domicilio legale ed effettivo in Svizzera non sono considerati persone all’estero (art. 5 cpv. 1 lett. a LAFE e contrario), tale obbligo dell’autorizzazione si applica solo ai cittadini di Stati terzi, che hanno il loro domicilio legale ed effettivo in Svizzera. Essi sono tenuti ad alienare il loro fondo entro due anni da quando cessa di essere la loro residenza principale (cpv. 1 lett. e e cpv. 1ter). Le autorizzazioni vanno vincolate per legge a una pertinente condizione. Qualora non fosse possibile rispettare il termine di due anni, per motivi importanti e prima della scadenza del termine, il proprietario può chiedere all’autorità di prima istanza di prolungare tale termine (cfr. l’analogia con l’art. 12 cpv. 2 OAFE). In tal modo l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni può tenere debitamente conto di effetti sproporzionati dovuti, ad esempio, a una crisi del mercato immobiliare.

Per principio, le autorizzazioni per l’acquisto di un’abitazione principale possono venir rilasciate a cittadini di Stati terzi soltanto in proprio nome (cpv. 1 lett. e). Eccezionalmente essi potranno tuttavia acquistare quote di una società cooperativa di costruzione di alloggi o di una società di azionisti-inquilini, se ciò fosse la premessa per poter affittare un appartamento. L’autorizzazione va limitata alle quote necessarie per la locazione dell’abitazione (cpv. 1bis). La partecipazione a una società cooperativa di costruzione di alloggi suscettibile di autorizzazione è nuova; la partecipazione a una società di azionisti-inquilini invece è già disciplinata dall’articolo 8 OAFE. Per motivi di chiarezza, ambedue sono state riunite nella medesima disposizione. Tuttavia, nel caso di una società di azionisti-inquilini, una siffatta partecipazione è suscettibile di autorizzazione soltanto se la società è stata costituita prima del 1 febbraio 1974, data dell’entrata in vigore di una modifica rilevante del diritto previgente. Questa limitazione è già prevista dall’articolo 8 OAFE. Tali quote vanno alienate entro due anni nel caso in cui l’acquirente non utilizzi più l’alloggio locato nella cooperativa o nella società di azionisti come abitazione principale (cpv. 1ter).

Il legatario, che già secondo la prassi vigente è considerato come un erede, è menzionato esplicitamente (cpv. 2).