Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 24 pagine

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collettivi [LICol; RS 951.31]). Il riconoscimento di tale privilegio rispetto alle quote di società immobiliari ordinarie è giustificato poiché una SICAV, per poter esercitare la sua attività, necessita di un’autorizzazione della FINMA che viene rilasciata soltanto a condizioni molto severe (art. 14 e 20 LICol).

1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

L’avamprogetto destinato alla consultazione riunisce diversi punti la cui revisione è stata auspicata. Da un canto si tratta di attuare il postulato Hodgers 11.3200 (n. 1.3.1), dall’altro s’intende introdurre l’obbligo di autorizzazione per l’acquisto di abitazioni principali da parte di cittadini di Paesi non membri dell’UE o dell’AELS e risolvere le diverse incertezze giuridiche emerse nella prassi. Alcuni di questi problemi sono risolvibili mediante disposizioni esplicite. La Lex Koller richiede dei miglioramenti anche nell’ambito dell’esecuzione. Le modifiche proposte (n. 1.3.2) migliorano e agevolano l’applicazione della legge negli ambiti parziali interessati. Infine, sotto il profilo del diritto procedurale, la Lex Koller evidenzia degli aspetti piuttosto macchinosi, che la presente revisione parziale contribuisce a eliminare.

2 Commento delle singole disposizioni

Eventuale ampliamento:

Art. 1

In linea di principio l’acquisto da parte di persone all’estero di partecipazioni a società operanti nel settore degli immobili abitativi quotate in borsa sarà vietato a eccezione delle azioni di investitore di una società di investimento a capitale variabile quotata in una borsa in Svizzera (art. 4 cpv. 1 lett. e). In alcuni accordi di libero scambio, la Svizzera consente ai cittadini dei Paesi interessati un acquisto esente da autorizzazione di partecipazioni a società operanti nel settore immobiliare quotate in borsa. Tali diritti sono mantenuti. Al fine di garantire la compatibilità del progetto di legge con gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera, occorre formulare una riserva ai trattati internazionali (art. 1 cpv. 2). Una riserva formulata in modo generico ai trattati internazionali consente alla Svizzera di concedere ai cittadini di altri Stati, mediante nuovi accordi di libero scambio, l’acquisto senza autorizzazione di partecipazioni a società operanti nel settore immobiliare quotate in borsa. Un elenco esaustivo degli accordi di libero scambio vigenti richiederebbe invece un continuo aggiornamento e di conseguenza una modifica della legge.

La locazione e l’affitto di fondi per stabilimenti d’impresa da parte di persone all’estero saranno assoggettati al regime dell’autorizzazione e pertanto in linea di principio nuovamente vietati (art. 6a cpv. 1); i Cantoni potranno tuttavia allentare tale divieto (art. 9 cpv. 1 lett. d). Va da sé che la riserva ai trattati internazionali ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 non si applica in tale contesto: