Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 24 pagine

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 secondo l’articolo 25 paragrafi 2 e 3 dell’allegato I all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) nonché l’articolo 24 paragrafi 2 e 3 dell’appendice K dell’allegato 1 alla Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS; RS 0.632.31), un cittadino di uno Stato membro o di una parte contraente che gode di un diritto di soggiorno e che non fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante come pure un frontaliere ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Per le succitate categorie di persone gli accordi non incidono invece sulle norme vigenti in materia di investimento di capitali e di commercio di terreni non edificati e di abitazioni. Nella misura in cui la modifica di legge prevista rientra nell’ambito di tali norme, è compatibile con l’ALC e l’accordo AELS;

 se un fondo per stabilimenti d’impresa serve esclusivamente all’attività economica dell’acquirente straniero, questa modifica è compatibile anche con gli accordi di libero scambio ratificati o sottoscritti dalla Svizzera

Art. 2

L’articolo 2 capoverso 2 lettera b LAFE va abrogato. L’acquisto di un’abitazione principale viene di nuovo sottoposto all’obbligo dell’autorizzazione. Tale autorizzazione può essere rilasciata anche ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera e.

Secondo l’articolo 2 capoverso 3 LAFE, si possono acquistare abitazioni senza autorizzazione insieme ai fondi per stabilimenti d’impresa se le norme comunali prevedono una quota abitativa su tali fondi. Attualmente non vi è alcun limite esplicito. Un limite fisso consente di garantire la certezza del diritto, motivo per cui il limite a un terzo della superficie lorda per piano è giustificata (cpv. 3).

Eventuale ampliamento:

L’articolo 2 capoverso 2 LAFE va abrogato. Da un canto, l’acquisto di fondi destinati all’esercizio di un’attività economica (i cosiddetti stabilimenti d’impresa) da parte di una persona all’estero viene di principio nuovamente assoggettato al regime dell’autorizzazione previsto dalla LAFE. Come sinora non necessiterà però di autorizzazione l’acquisto di fondi che servono all’acquirente o alla sua impresa per esercitare un’attività economica (nuovo art. 6a). Dall’altro, anche l’acquisto di un’abitazione principale viene di nuovo sottoposto all’obbligo dell’autorizzazione. Un’autorizzazione può essere rilasciata ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera e.

Similmente occorre abrogare l’articolo 2 capoverso 3 LAFE concernente l’acquisto di abitazioni insieme ai fondi per stabilimenti d’impresa, poiché il nuovo articolo 6a prevede un pertinente disciplinamento.

Art. 4

Per motivi di chiarezza, viene esplicitamente precisato che l’utilizzazione di un fondo per uno scopo diverso da quello all’origine dell’acquisto equivale a un nuovo