Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 24 pagine

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2C_876/2011 del 20 marzo 2012 consid. 5). In particolare non è più possibile tornare sull’obbligo dell’autorizzazione se l’acquirente ha taciuto fatti importanti, come ad esempio le indicazioni sul domicilio effettivo, perché la domanda non gli è stata posta. Tale situazione giuridica è stata ripetutamente accolta con incomprensione da parte dell’opinione pubblica. Se i presupposti per l’acquisto non erano dati, deve sempre essere possibile effettuare l’accertamento successivo dell’obbligo dell’autorizzazione entro il termine di prescrizione assoluto. La disposizione va dunque modificata in tal senso;

decisione invece di azione per ripristinare lo stato legale (art. 27): i negozi

giuridici sottoposti ad autorizzazione sono inefficaci se manca tale autorizzazione (art. 26 cpv. 1 LAFE). I negozi giuridici in questione diventano nulli se l’autorità cantonale di prima istanza nega o revoca definitivamente l’autorizzazione (art. 26 cpv. 2 LAFE). Tale autorità non può tuttavia decidere e ordinare il ripristino dello stato legale. Spetta invece all’autorità cantonale legittimata a ricorrere ripristinare lo stato legale mediante un’azione civile (art. 27 LAFE). Nella pratica è però piuttosto laborioso ricorrere alla procedura ordinaria. Per di più, le autorità amministrative sovente non sono organizzate per condurre processi civili, il che le induce a ricorrere a (costose) consulenze legali esterne. Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni avranno ora la possibilità di ordinare il ripristino dello stato legale tramite decisione come è già il caso, ad esempio, nel diritto fondiario rurale (art. 72 cpv. 1 della legge federale sul diritto fondiario rurale, LDFR; RS 211.412.11) o nelle norme edilizie cantonali. Tale decisione potrà essere impugnata dinanzi al tribunale amministrativo o, in ultima istanza, al Tribunale federale. Così facendo, la tutela giurisdizionale degli interessati non viene lesa in alcun modo.

Sottoponiamo a discussione, quale ampliamento presumibile (qui di seguito intitolato: eventuale ampliamento), una revisione riguardante i fondi per stabilimenti d’impresa nonché le società operanti nel settore degli immobili abitativi:

divieto di locazione o di affitto di fondi per stabilimenti d’impresa (abro-

gazione dell’art. 2 cpv. 2 lett. a; art. 6a; art. 9 cpv. 1 lett. d): la locazione e l’affitto di fondi per stabilimenti d’impresa da parte di persone all’estero saranno assoggettati al regime dell’autorizzazione e pertanto in linea di principio nuovamente vietati. I Cantoni potranno tuttavia allentare tale divieto. L’eccezione si giustifica poiché l’esperienza mostra che, soprattutto per gli alberghi o le altre infrastrutture nelle regioni turistiche, è difficile trovare investitori indigeni. Come sinora, l’acquisto di un fondo per stabilimento d’impresa per uso proprio non richiederà alcuna autorizzazione;

acquisto di partecipazioni quotate in borsa di società operanti nel settore

degli immobili abitativi (art. 4 cpv. 1 lett. e, adeguamento dell’art. 4 cpv. 1 lett. c nonché abrogazione dell’art. 4 cpv. 1 lett. cbis): in linea di principio e fatti salvi i trattati internazionali (art. 1 cpv. 2), sarà vietato l’acquisto da parte di persone all’estero di quote di società operanti nel settore degli immobili abitativi e pertanto anche l’acquisto di tali partecipazioni quotate in borsa. Dal divieto sono escluse soltanto le azioni di investitore di una società di investimento a capitale variabile quotata in una borsa svizzera (SICAV; art. 36 segg. della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti