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Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 24 pagine

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diritti che procurano al loro titolare una posizione analoga a quella del proprietario di un fondo (art. 4 cpv. 1 lett. g LAFE) e dunque a maggior ragione la proprietà formale dello stesso. Una posizione analoga può spettare anche ai beneficiari, motivo per cui anche questi ultimi non possono essere persone all’estero. Fanno in linea di principio eccezione i parenti del settlor in linea diretta e il suo coniuge. Al fine di migliorare la certezza giuridica, si propone di precisare il quadro legale illustrato in una disposizione speciale applicabile ai trust. La procedura di consultazione mostrerà se la codificazione proposta risponde a un fabbisogno reale. Il mantenimento o meno di tale disposizione dipenderà dalle risposte che perverranno;

posizione preponderante (art. 6 cpv. 2 lett. bbise cpv. 2bislett. b):

l’articolo 6 LAFE, che concerne la posizione preponderante di una persona all’estero, va completato e reso più chiaro. In particolare, occorre tenere anche conto della composizione dell’amministrazione di una persona giuridica. È proprio questo organo, e non l’assemblea dei soci, che prende la maggior parte delle decisioni operative rilevanti. La composizione del consiglio di amministrazione può essere accertata in modo semplice e affidabile consultando il registro di commercio, mentre è meno agevole individuare la composizione dell’azionariato nonché l’influsso dei singoli gruppi di azionisti, in particolare nel caso di società con azioni quotate in borsa;

eccezioni all’obbligo dell’autorizzazione concernenti i parenti (art. 7

lett. b): si tratta, ad esempio, di evitare che un padre possa cedere la sua abitazione di vacanza al proprio figlio senza chiedere l’autorizzazione, se quest’ultimo è già proprietario di un’abitazione analoga. In tal modo è possibile evitare i negozi volti a eludere la legge, in particolare se ambedue le abitazioni si trovano una di fianco dell’altra e sono state acquistate simultaneamente;

legatario (art. 7 lett. a e art. 8 cpv. 2): nei due articoli in questione oltre

all’erede viene ora menzionato esplicitamente pure il legatario. Anch’egli deve poter acquistare un fondo senza o con autorizzazione; ciò corrisponde alla costante prassi vigente;

motivi generali per la concessione dell’autorizzazione (art. 8 cpv. 1 lett. c

e d): secondo la giurisprudenza attuale (decisione del Tribunale federale 2C_684/2010 del 24 maggio 2011), una persona all’estero in qualità di direzione del fondo, previa autorizzazione, può acquistare beni immobili in Svizzera mediante fondi previdenziali del personale di imprese e trasferirli in un fondo a scopo di previdenza in favore del personale di tale stabilimento d’impresa (art. 8 cpv. 1 lett. c LAFE). In futuro tali acquisti non saranno più possibili. Soltanto società svizzere potranno amministrare tale denaro.

Inoltre, solamente le banche e gli istituti di assicurazione in mano straniera con sede in Svizzera potranno acquistare un fondo con autorizzazione nel nostro Paese al fine di coprire dei crediti garantiti da pegno;

condizioni e oneri (art. 14): se una persona all’estero acquista un fondo

senza autorizzazione in qualità di erede o di parente dell’alienante (art. 7