Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 24 pagine
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gioso rinunciare a tale revisione. In sintesi le argomentazioni a favore di questa tesi sono le seguenti:
le persone all’estero si interessano a immobili commerciali trascurati dagli
investitori svizzeri, come ad esempio gli alberghi, gli stabili industriali, ecc. In tempo di crisi il capitale di rischio straniero rappresenta un’importante sostegno congiunturale;
non vi sono prove empiriche che gli investimenti stranieri esercitino un
notevole influsso sui prezzi. È possibile che a breve termine un forte afflusso di capitali stranieri faccia lievitare sia la domanda sia i prezzi, a lungo termine tuttavia determina anche l’aumento dell’offerta, il che a sua volta calmiera tendenzialmente la spinta verso l’alto dei prezzi;
l’ascesa dei prezzi è dovuta segnatamente ai fattori seguenti: tassi d’interesse
bassi; domanda indigena dovuta a una penuria di investimenti per privati, casse pensioni e assicurazioni; immigrazione; iniziativa sulle abitazioni secondarie; pianificazione del territorio;
se calano le aspettative generali in materia di rendimento, aumenta il valore
di mercato degli immobili; se alcuni immobili vengono negoziati a prezzi più elevati, tende a salire anche il valore di numerosi altri immobili di reddito sebbene non siano messi sul mercato. Questo spiega il raddoppio della capitalizzazione in borsa delle società immobiliari dal 2009 al 2014.
Se, a prescindere dalla perizia in questione, il Consiglio federale non propone bensì sottopone a discussione una revisione concernente i fondi per stabilimenti d’impresa e le società operanti nel settore degli immobili abitativi, ciò è da ricondurre a precisi motivi.
Nel presente contesto occorre tenere anche conto di considerazioni di carattere politico-giuridico. La legge ha il chiaro scopo di limitare l’acquisto di fondi da parte di persone all’estero «per evitare l’eccessivo dominio straniero del suolo indigeno» (art. 1 LAFE). Il territorio deve avantutto restare in mano svizzera (FF 1981 III 558). In tal modo si tiene conto che il suolo è una risorsa limitata. L’acquisto di fondi non è però riservato soltanto ai cittadini svizzeri. I cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS, che hanno il loro domicilio legale ed effettivo in Svizzera, come pure i cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di domicilio sono completamente equiparati ai cittadini svizzeri. Essi beneficiano del medesimo accesso, sia quantitativo che qualitativo, al mercato immobiliare svizzero. Il presente progetto non intende modificare tale situazione.
La revisione della Lex Koller del 1997, che ha svincolato l’acquisto di fondi per stabilimenti d’impresa dall’obbligo dell’autorizzazione, era parte integrante di un programma congiunturale (FF 1997 II 1022). Secondo il diritto vigente, per poter acquistare un fondo per stabilimenti d’impresa una persona all’estero deve soltanto specificare che intende darli in locazione o in affitto per un’attività aziendale; l’acquirente non deve avere un legame particolare con la Svizzera. Nel caso dei fondi per stabilimenti d’impresa, la LAFE consente dunque i meri collocamenti di capitale altrimenti vietati (cfr. art. 12 lett. a LAFE). Se si tiene conto dello scopo principale della legge (art. 1 LAFE), occorre constatare che difficilmente gli stabilimenti d’impresa vengono considerati facenti parte del suolo indigeno. La situazione giuridica attuale difficilmente si concilia con l’intento di fondo della LAFE. Il disciplinamento proposto a discussione va di conseguenza visto come un ritorno allo