Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 24 pagine

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d’investimento immobiliare, bensì piuttosto frutto di considerazioni di carattere politico ed economico (cfr. Boll. Uff. 2004 N 1268, 1272 [voto THEILER]). Mentre in quel momento la domanda di investimenti in società operanti nel settore degli immobili abitativi non era molto forte (FF 2003 3753, 3757) e gli investimenti stranieri in tale settore erano quindi auspicabili, oggigiorno la situazione è totalmente mutata. Lo scopo principale della legge rimane garantire che il territorio resti avantutto in mano svizzera e che l’estensione della proprietà straniera possa essere stabilizzata in modo durevole e ragionevole (FF 1981 III 558). La domanda da parte di persone all’estero nell’ambito dell’acquisto di fondi o azioni e partecipazioni ha subito un forte incremento. Tale circostanza si ripercuote non solo sui prezzi d’acquisto bensì anche sulle pigioni.

1.3 Normativa proposta

1.3.1 Postulato Hodgers

La revisione della Lex Koller intende anzitutto adempire il postulato Hodgers 11.3200. Il 3 dicembre 2012 il Consiglio nazionale ha accolto il postulato Hodgers 11.3200, che chiede di abrogare il divieto per gli stranieri extra-europei di accedere agli alloggi delle cooperative abitative (Boll. Uff. 2012 N 1983). Secondo il diritto vigente, i cittadini di Paesi non membri dell’UE o dell’AELS non possono acquistare le quote di queste cooperative, nonostante siano titolari di un permesso di dimora B e abbiano l’effettivo domicilio in Svizzera. Tale limitazione non consente loro di beneficiare di abitazioni a pigione moderata, il che è contrario allo scopo e allo spirito della legge. In adempimento del postulato, a tali cittadini va consentito di acquistare le quote di partecipazione a cooperative di costruzione di alloggi, se l’acquisto di tale quota è una condizione per la locazione di un’abitazione di una cooperativa di edilizia abitativa. L’acquirente dell’abitazione dovrà utilizzarla a titolo personale e durevolmente come abitazione principale. Tale autorizzazione sarà inoltre vincolata alla condizione di alienare le quote entro due anni qualora l’alloggio non venisse più utilizzato come abitazione principale (art. 8 cpv. 1bise 1ter).

1.3.2 Altre modifiche

Il Consiglio federale approfitta dell’occasione per proporre altre modifiche volte a chiarire questioni controverse nella pratica e a ridurre l’onere amministrativo delle autorità cantonali e federali per l’attuazione della Lex Koller:

acquisto di abitazioni principali da parte di cittadini di Paesi non membri dell’UE/AELS (art. 8 cpv. 1 lett. e): l’acquisto di abitazioni principali da parte di cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS va di nuovo sottoposto al regime dell’autorizzazione se essi hanno il domicilio legale ed effettivo in Svizzera. In virtù della legge, le autorizzazioni saranno vincolate all’obbligo di alienare l’abitazione entro due anni in caso di cambiamento di domicilio;