Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 24 pagine

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acquisto e sottostà dunque all’obbligo dell’autorizzazione (cpv. 2 lett. a). Per il cambiamento di destinazione valgono gli stessi motivi di autorizzazione e di diniego che in caso di acquisto. Vi è cambiamento di destinazione in particolare quando l’abitazione principale viene data in locazione o utilizzata come abitazione di vacanza o se su un fondo destinato a uno stabilimento d’impresa vengono edificate abitazioni.

La modifica proposta al capoverso 2 lettera b è di carattere prettamente redazionale (cpv. 2 vigente)

Eventuale ampliamento

L’acquisto di una partecipazione in un fondo immobiliare da parte di una persona all’estero non sottostà all’obbligo dell’autorizzazione soltanto se tali partecipazioni sono «quotate in una borsa in Svizzera» (cpv. 1 lett. c). Secondo il diritto vigente, basta che i certificati di partecipazione a un fondo siano negoziati regolarmente sul mercato.

Il capoverso 1 lettera cbisLAFE concernente la partecipazione di persone all’estero a una SICAV immobiliare è ridondante e va quindi abrogato. Dal momento che queste società sono delle persone giuridiche, l’acquisto di loro partecipazioni ricade sotto il capoverso 1 lettera e, ove è però prevista un’eccezione per le azioni di investitori di una SICAV.

Dal 2005, l’acquisto di quote di una società immobiliare da parte di persone all’estero non sottostà all’obbligo di autorizzazione della LAFE se i certificati di partecipazione sono quotati in una borsa in Svizzera. L’avamprogetto propone di porvi rimedio. Tuttavia, le persone all’estero devono poter continuare ad acquistare senza autorizzazione le azioni di investitore di una SICAV immobiliare se sono quotate in una borsa in Svizzera (cpv. 1 lett. e). Secondo il diritto vigente, l’acquisto di azioni di investitore come pure di azioni di imprenditore di una SICAV non richiede autorizzazione se tali azioni sono negoziate regolarmente sul mercato (art. 4 cpv. 1 lett. cbisda abrogare).

Art. 5

Il nuovo capoverso 1 lettera e codifica la prassi attuale in materia di trust. L’incorporazione di un fondo in un trust sottostà all’obbligo dell’autorizzazione se uno dei trustee è una persona all’estero. Il trustee, in forza dell’iscrizione nel registro fondiario, diventa a tutti gli effetti il proprietario formale di un fondo incorporato in un trust; l’acquisto necessita perciò di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 4 LAFE. Tuttavia, l’apporto di un fondo in un trust sottostà all’obbligo dell’autorizzazione non soltanto se i trustee sono delle persone all’estero, bensì anche se uno dei beneficiari è una persona all’estero a cui è conferita una posizione analoga a quella del proprietario del fondo (art. 4 cpv. 1 lett. g LAFE in combinato disposto con l’art. 1 OAFE).

Art. 6

I capoversi 2–5 elencano, in modo non esaustivo, i casi in cui vi è da presumere che persone all’estero esercitino un influsso preponderante su una persona giuridica. L’acquirente ha comunque la possibilità di confutare tale presunzione. L’influsso