Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 24 pagine
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Consiglio nazionale (CAPTE-N), che chiedeva lo stralcio del progetto di abrogazione della Lex Koller (Boll. Uff. 2012 N 1981; Boll. Uff. 2013 S 196).
Il Consiglio federale, dando seguito a tale mozione, ha proposto di stralciare il progetto del 4 luglio 2007 volto ad abrogare la legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero. Il Consiglio Nazionale e il Consiglio degli Stati hanno dato seguito a tale proposta (Boll. Uff. 2014 N 736).
Il 27 settembre 2013, la consigliera nazionale Badran ha depositato due interventi parlamentari: la mozione 13.3975, che chiedeva di riassoggettare gli immobili destinati all’esercizio di un’attività economica all’obbligo di autorizzazione, e la mozione 13.3976, che chiedeva di abrogare i privilegi per l’acquisto da parte di persone all’estero di partecipazioni a fondi immobiliari e a società immobiliari quotate in borsa. Il Consiglio federale ha raccomandato di accogliere ambedue le mozioni. Il Consiglio nazionale le ha adottate tacitamente (Boll. Uff. 2013 N 2204 segg.), mentre il Consiglio degli Stati le ha respinte (Boll. Uff. 2014 S 392).
In occasione del dibattito per stralciare il progetto di abrogazione del 2007, il Consiglio federale si è riservato di vagliare la possibilità di modernizzare questa legge, anche in considerazione del postulato Hodgers 11.3200, che chiede di abrogare il divieto per gli stranieri extra-europei di accedere agli alloggi delle cooperative abitative.
1.2 Situazione iniziale
1.2.1 Abitazioni principali
Un’abitazione principale può essere acquistata solo in nome proprio. L’acquisto di quote di partecipazione in cooperative di costruzione di abitazioni non è dunque consentito. Le persone interessate non possono pertanto beneficiare di alloggi locativi a pigione moderata.
In linea di principio, un cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), vale a dire un cittadino di uno Stato terzo, titolare di un permesso di dimora B e con domicilio legale ed effettivo in Svizzera, può acquistare un appartamento in proprietà o una casa monofamiliare senza autorizzazione soltanto per utilizzo personale (abitazione principale per sé e la propria famiglia). Se l’abitazione non viene più utilizzata a tale scopo, il diritto vigente non prevede l’obbligo di alienarla. L’abitazione può dunque essere data in locazione o utilizzata come abitazione secondaria. La persona in questione può acquistare un’altra abitazione principale in Svizzera nel suo nuovo luogo di domicilio senza che la prima unità abitativa debba essere alienata. In generale, i cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di domicilio C non sono soggetti al regime dell’autorizzazione.
In tale contesto giova rammentare che i concetti di abitazione principale, abitazione secondaria e abitazione di vacanza utilizzati nella LAFE non coincidono con i concetti di abitazione primaria e secondaria della legge del 20 marzo 2015 sulle abitazioni secondarie (LASec; RS 702). L’acquisto di un’abitazione principale ai sensi della LAFE presuppone sempre l’esistenza di un domicilio legale ed effettivo