Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/19: Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · 24 pagine

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preponderante di persone all’estero va nondimeno sempre esaminato tenendo conto di tutti gli elementi di cui al capoverso 1.

Occorre prendere in considerazione anche la composizione personale dell’organo di gestione di una persone giuridica, in particolare del consiglio di amministrazione di una società anonima (cpv. 2 lett. bbis).

Inoltre, se una società anonima, in qualità di direzione del fondo, acquista un bene per un fondo immobiliare, occorre verificare che essa non abbia conferito la gestione patrimoniale del fondo a una persona all’estero (cpv. 2 lett. bter). Secondo l’articolo 6 capoverso 4 LAFE, che va abrogato, è necessaria una gestione patrimoniale estera affinché un fondo d’investimento immobiliare o la sua direzione sia considerata prevalentemente in mano straniera. In altre parole, secondo il diritto vigente, il fondo o la direzione del fondo è ritenuta svizzera se la sua gestione patrimoniale è in mano svizzera, anche se altri elementi fanno presumere il contrario. La disposizione proposta concernente la gestione del fondo costituirà invece soltanto una presunzione tra molte altre per un dominio estero.

Il capoverso 2 lettera d è riformulato in modo più chiaro senza dover procedere a modifiche materiali. Determinante per la presunzione di un dominio straniero è che i mezzi finanziari esteri rimborsabili superino il capitale proprio della persona giuridica (capitale sociale, riserve, prestito dei soci). Sono da tenere in considerazione soltanto quei prestiti stranieri, che il debitore non potrebbe ottenere senza problemi da una persona non soggetta all’obbligo dell’autorizzazione, ossia crediti commerciali preesistenti non garantiti. I prestiti ipotecari di banche estere per un ammontare simile a quello che concederebbero anche le banche svizzere e che dunque possono essere rimborsati in ogni momento non vanno presi in considerazione, dal momento che non sottostanno al regime dell’autorizzazione della LAFE (art. 4 cpv. 1 lett. g LAFE in combinato disposto con l’art. 1 cpv. 2 lett. b OAFE).

La SICAV è una persona giuridica. Di conseguenza la normativa concernente la presunta posizione preponderante di persone all’estero in una SICAV viene inserita mutatis mutandis dopo la disposizione sulle persone giuridiche (cpv. 2) in un nuovo capoverso 2bis, mentre il capoverso 5 è abrogato. Secondo il diritto vigente, si presume la preponderanza di persone all’estero in una SICAV soltanto se la sua gestione patrimoniale è assunta da una persona all’estero ed esiste almeno un secondo elemento che fa presumere il dominio straniero. Come nel caso del fondo immobiliare o della direzione del fondo (cpv. 2 lett. bter), la gestione estera costituirà soltanto un elemento tra molti altri (cpv. 2bislett. c). Ciò significa che sarà possibile presumere il dominio estero di una SICAV anche se la gestione patrimoniale non viene assunta da una persona all’estero.

Per quanto concerne il capoverso 2bislettera d e il capoverso 3 lettera c si vedano le spiegazioni in relazione al capoverso 2 lettera d.

Il capoverso 4 va abrogato poiché il disciplinamento sulla posizione preponderante di persone all’estero in un fondo immobiliare o nella direzione del fondo è stato inserito nell’ambito delle persone giuridiche (cpv. 2 lett. bter).

In futuro la posizione preponderante di persone all’estero in una SICAV immobiliare sarà disciplinata dal capoverso 2bis. Il pertinente capoverso 5 va perciò abrogato.