Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 65 pagine

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Secondo il capoverso 1 le statistiche allestite dal Servizio SCPT devono essere pubblicate una volta all’anno sul sito Internet del Servizio SCPT (https://www.li.admin.ch), di norma a inizio anno. Le statistiche possono essere pubblicate anche su altri media (TV, radio, giornali ecc.).

Il capoverso 2 stabilisce il contenuto delle statistiche. Le lettere a-c corrispondono alla prassi attuale. Alla lettera c è nuova unicamente la menzione della ricerca di condannati. Le lettere d-f contengono le novità. La lettera b menziona anche il Principato del Liechtenstein, giacché ai sensi dell’articolo 35 LSCPT può essere considerato un’autorità competente per disporre ricerche di emergenza (cfr. n. 3 dello scambio di note del 27 ottobre 200322). Nel capoverso 2 si è rinunciato a una disposizione sul numero delle sorveglianze non autorizzate (come richiesto da ANITA FETZ e STEFAN ENGLER il 10.03.2014; Boll. uff. 2014 S 112). Attualmente soltanto i giudici dei provvedimenti coercitivi sarebbero in grado di fornire tali statistiche. Il Servizio SCPT non ne è in grado, poiché viene soltanto a conoscenza delle misure di sorveglianza non autorizzate trasmessegli dal pubblico ministero prima della decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi. Ma probabilmente c’è un numero non trascurabile di misure di sorveglianza respinte dal giudice dei provvedimenti coercitivi prima che giungano al Servizio SCPT, di cui quest’ultimo non può pertanto essere a conoscenza.

Il Servizio SCPT non è neppure in grado di dare informazioni sul successo delle misure di sorveglianza (cfr. domanda ALINE TREDE 15.5191 «Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Efficacia della conservazione dei dati» e la risposta del Consiglio federale del 16.03.2015).

Nella redazione dell’articolo 12 si è posta la questione se occorra conteggiare le sorveglianze disposte nell’anno in rassegna oppure soltanto quelle concluse. Si è infine deciso di dare seguito alla prassi corrente e conteggiare tutte le sorveglianze disposte nell’anno in rassegna. Tuttavia c’è un problema per il calcolo del termine (cpv. 2 lett d) delle sorveglianze che sono a cavallo tra due anni civili consecutivi. In questo caso è impossibile sapere all’inizio dell’anno la durata totale delle sorveglianze disposte l’anno precedente ma non ancora concluse. Questo problema deve essere risolto nella prassi.

Art. 13 Statistica delle misure di sorveglianza con apparecchi tecnici

speciali e programmi informatici speciali

Per quanto riguarda l’uso di apparecchi tecnici speciali (p. es gli IMSI-catcher) e i programmi informatici speciali (cosiddetti «GovWare»), l’articolo 13 stabilisce le disposizioni d’esecuzione dei nuovi articoli 269biscapoverso 2 e 269tercapoverso 4 del Codice di procedura penale23 (CPP) per i pubblici ministeri e dei nuovi articoli 70biscapoverso 2 e 70tercapoverso 4 del Codice penale militare del 23 marzo 197924 (PPM) per i giudici istruttori militari. Queste nuove disposizioni prevedono che il Consiglio federale disciplini i dettagli. In linea di massima dovrebbero trovarsi nelle disposizioni d’esecuzione del CPP o in quelle del PPM (p. es. nell’OGPM25). Tuttavia l’attuale diritto procedurale penale non dispone di alcuna ordinanza generale nell’ambito del procedimento penale. Allestire una

22 RS 0.780.151.41

23 RS 312.0

24 RS 322.1

25 RS 322.2