Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 65 pagine

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nuova ordinanza soltanto per questo scopo sarebbe inadeguato e sproporzionato. Considerando che gli apparecchi tecnici e i programmi informatici speciali sono legati in senso lato alla materia della sorveglianza disciplinata dalla LSCPT e dall’OSCPT e che è più efficiente centralizzare la pubblicazione di tali statistiche appare sensato assegnare al Servizio SCPT il compito di pubblicarle e integrare le pertinenti disposizioni nella OSCPT.

Le statistiche sono allestite dalle autorità cantonali di perseguimento penale, dai procuratori della Confederazione e dai giudici istruttori militari. Questi ultimi le trasmettono all’ufficio dell’uditore in capo. Pertanto il capoverso 2 prevede che le diverse autorità devono trasmettere le statistiche al Servizio SCPT. Ciò significa che i pubblici ministeri dei Cantoni, il Ministero pubblico della Confederazione e l’ufficio dell’uditore in capo sono tenuti a consegnare le loro statistiche al Servizio SCPT. Occorre che la trasmissione avvenga nel primo trimestre dell’anno successivo di modo che il Servizio SCPT possa pubblicare tutte le statistiche in tempo utile.

Sono state espresse alcune riserve relative alla necessità della pubblicazione. Si temeva che la pubblicazione potesse compromettere il buon andamento delle indagini, giacché l’uso di apparecchi tecnici speciali per la sorveglianza ma soprattutto di GovWare è molto meno frequente delle normali misure di sorveglianza. Se si pubblicano le statistiche dei Cantoni, anche se in forma anonima, potrebbe essere possibile, soprattutto nei Cantoni piccoli, individuare il relativo procedimento penale. Tali considerazioni sono condivisibili. Pertanto il capoverso 2 secondo periodo prevede che le statistiche non comprendano le misure di sorveglianza con apparecchi tecnici o programmi informatici speciali qualora queste siano ancora in corso. Le autorità cantonali preposte al perseguimento penale o il Ministero pubblico della Confederazione sono tenute a informare il Servizio SCPT in merito alla conclusione della misura di sorveglianza. In tal modo il Servizio SCPT ne può tenere conto nella statistica successiva. Secondo il capoverso 3 il Servizio SCPT pubblica annualmente le statistiche. Le indicazioni relative al Cantone dell’autorità disponente e quelle relative all’autorità della Confederazione non sono contenute nella statistica, proprio per eliminare il timore che tali informazioni possano pregiudicare le indagini.

Più difficile è la questione delle spese per l’impiego e l’uso di apparecchi tecnici speciali o programmi informatici speciali. Di norma tali programmi informatici si acquistano una volta sola e sono poi usati più volte in procedure diverse con i necessari adeguamenti. Inoltre sembra che singoli modelli di acquisto comportino diritti di licenza per ogni impiego. Ciò rende più difficile illustrare correttamente i costi. Occorrerebbe d’altronde considerare anche i costi difficilmente verificabili segnatamente per l’impiego del personale al fine di preparare il funzionamento di GovWare (polizia, informatici, traduttori ecc.). A causa di queste difficoltà si rinuncia a un’indicazione dei costi.