Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 65 pagine

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La nuova ordinanza è molto più dettagliata rispetto a quella precedente e dà così seguito alla richiesta di maggiore certezza del diritto.

Sezione 1: Disposizioni generali per informazioni e sorveglianze

Art. 17 Domande di informazioni

Occorre dapprima spiegare come vengono solitamente fornite le informazioni (p. es. per l’identificazione degli utenti). Di norma, il fornitore cerca, nei dati relativi agli utenti e nei metadati conservati, le indicazioni corrispondenti alla domanda d’informazioni nel periodo indicato. Quindi fornisce, conformemente alle richieste delle domande di informazioni, i dati sugli utenti e sui servizi di telecomunicazione o di comunicazione derivati da loro utilizzati.

Il capoverso 1 stabilisce che le autorità autorizzate trasmettono le loro domande di informazioni tramite il sistema di trattamento e che anche le persone obbligate a collaborare sono in linea di principio tenute a trasmettere i dati alle autorità attraverso il sistema di trattamento. In tal modo tutte le altre vie di trasmissione (p. es per posta elettronica, per lettera, telefonicamente o con un fax) sono ammissibili soltanto se il sistema di trattamento non è disponibile, ad esempio per motivi tecnici, oppure se si tratta di un’eccezione di cui all’articolo 18 capoverso 3 o 4.

Secondo il capoverso 2, nella domanda di informazioni occorre indicare il numero massimo di pacchetti dati da consegnare. Il sistema di trasmissione è impostato in modo tale che non possa essere superato un limite massimo. Si tratta di impedire che l’autorità disponente riceva troppi risultati, il che si potrebbero ripercuotere sulle sue spese. È inoltre necessario proteggere il sistema d’informazione dal sovraccarico ed evitare consultazioni collettive non specifiche. I risultati della domanda di informazioni sono considerati pacchetti dati.

Art. 18 Obblighi per la trasmissione di informazioni

Analogamente all’articolo 48 per gli obblighi di sorveglianza, il capoverso 1 stabilisce che i FST e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione supplementari (art. 21) devono essere in grado di fornire le informazioni richieste (art. 33-46).

Le informazioni di cui alle sezioni 4 e 5 del capitolo 3 (art. 33-41) vengono in linea di massima fornite tramite un’interfaccia elettronica del sistema di trattamento in una procedura automatizzata. Alcuni tipi di informazione (art. 42-46) possono tuttavia essere forniti anche manualmente (cpv. 2 secondo periodo). Anche in questo caso, seppure non automaticamente, la risposta alla domanda d’informazioni è fornita mediante il sistema di trattamento.

Secondo il capoverso 3 i FST con obblighi di sorveglianza ridotti ai sensi dell’articolo 49, possono fornire le informazioni anche per scritto, senza ricorrere all’interfaccia del sistema di trattamento. Questo perché molti FST appartenenti a questa categoria non dispongono di una simile interfaccia.