Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 65 pagine

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Il capoverso 4 precisa che i fornitori di servizi di comunicazione derivati senza obblighi di informazione supplementari (quelli che non soddisfano le condizioni di cui all’art. 21) e i gestori di reti di telecomunicazione interne (art. 1 cpv. 2 lett. k) non sono tenuti a fornire le informazioni di cui agli articoli 33–46. Essi forniscono per scritto le informazioni di cui dispongono.

Se il numero di pacchetti dati trovati supera il valore massimo indicato nella domanda di informazioni, il fornitore comunica soltanto il numero dei risultati trovati, senza trasmettere alcun dato (cpv. 5). L’autorità richiedente può successivamente presentare una nuova domanda di informazioni con criteri più specifici e/o con un valore maggiore per quanto riguarda il numero massimo di pacchetti dati da consegnare, sempreché tale valore non superi il limite massimo previsto dal sistema di trattamento. Qualora avesse bisogno di un numero di pacchetti dati che supera il limite massimo consentito dal sistema di trattamento, l’autorità richiedente deve presentare al Servizio SCPT una domanda di informazioni particolari ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1.

Art. 19 Identificazione degli utenti

L’articolo 19 corrisponde all’articolo 19a dell’OSCPT del 31 ottobre 200130 e apporta le precisazioni necessarie, basandosi segnatamente sulle norme di delega generale al Consiglio federale di cui agli articoli 21 capoverso 1 lettera d, 22 capoverso 2 e 23 capoverso 1 nLSCPT31.

Il capoverso 1 prevede che i fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi di comunicazione derivati identifichino gli utenti con i mezzi adeguati.

Il capoverso 2 prevede che per i servizi di telefonia mobile i fornitori devono verificare l’identità degli utenti per mezzo di un passaporto, una carta d’identità o una carta di soggiorno ai sensi degli articoli 71 e 71a dell’ordinanza del 24 ottobre 200732 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA). Con «attivazione» si intende il momento a partire dal quale un utente può usufruire del servizio, ad esempio l’attivazione del profilo nel caso di strumenti di accesso già attivi al momento della sua consegna o di una embedded SIM inserita all’interno del dispositivo. Il termine mezzo di accesso è la forma abbreviata per «mezzo che consente l’accesso al servizio di telecomunicazione» (art. 21 cpv. 1 lett. e LSCPT).

Per i servizi di telefonia mobile è imperativo verificare l’identità del cliente per mezzo di un documento di legittimazione. Ciò corrisponde al disciplinamento in vigore per i servizi di telefonia mobile prepagati (prepaid), il quale è ora esteso esplicitamente anche agli abbonamenti. Nella prassi i fornitori di servizi di telefonia mobile chiedono già da molto tempo un documento di identità al cliente che stipula un abbonamento. Le disposizioni per verificare l’identità dei clienti sono più severe per i servizi di telefonia mobile rispetto agli altri servizi perché sono particolarmente diffusi e altri servizi possono svolgere identificazioni indirette sulla base di questi dati.

I dati personali devono essere rilevati in base al documento d’identità presentato (art. 23 cpv. 1 nLSCPT). I fornitori di servizi di telecomunicazione, i fornitori di

30RS 780.11

31Cfr. Messaggio concernente la LSCPT del 27 febbraio 2013, FF 2013 2283 2331

32 RS 142.201