Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 65 pagine
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servizi di comunicazione derivati con obblighi supplementari ai sensi dell’articolo 21 e i rivenditori ai sensi dell’articolo 2 lettera f nLSCPT devono garantire che il rilevamento dei dati personali avvenga correttamente in base al documento presentato; la verifica si fonda sulla copia del documento d’identità. I dati non presenti sul documento d’identità (p. es l’indirizzo) devono essere rilevati in base alle indicazioni del cliente. I dati rilevati in occasione della registrazione e la copia elettronica del documento devono essere trasmessi dal rivenditore al fornitore ai cui servizi il mezzo rivenduto permette di accedere. Se il cliente o il fornitore modificano i dati (p. es nuovo indirizzo di fatturazione) è necessario memorizzare anche questi. Non sussiste tuttavia l’obbligo di una verifica e di un aggiornamento costante dei dati. È per contro importante che il fornitore conservi i dati raccolti al momento del rilevamento per tutta la durata della relazione commerciale nonché per sei mesi dopo la loro conclusione (cfr. art. 21 cpv. 2 nLSCPT).
Altre misure si sono rese necessarie perché in passato ci sono state numerose registrazioni false di dati degli utenti. La copia del documento d’identità sembra attualmente il mezzo più indicato per prevenire queste registrazioni false; finora non sono state individuate altre soluzioni. Sono eventualmente possibili altre opzioni come la SuisseID, l’identità elettronica (eID) o simili (cfr. legge federale del 19 dicembre 200333 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica [Legge sulla firma elettronica, FiEle] e la futura legge sull’identità elettronica34) (cfr. art. 23 cpv. 1 nLSCPT).
Non occorre per forza copiare il documento d’identità e conservarlo in forma cartacea. Tuttavia nel sistema del fornitore deve esserci una copia elettronica ben leggibile del documento d’identità (cpv. 2 secondo periodo), non importa se fotografata o scannerizzata (cfr. art. 23 cpv. 1 nLSCPT).
Il capoverso 3 precisa i dati che devono essere registrati nel caso di persone fisiche. I dati necessari (cognome, nome, data di nascita, tipo di documento d’identità e numero, indirizzo) sono già previsti nell’articolo 19a dell’OSCPT del 31 ottobre 200135 e corrispondono alla prassi attuale. Secondo la nuova ordinanza occorrerà indicare anche la professione, qualora nota (art. 21 cpv. 1
lett. a nLSCPT).
Il capoverso 4 elenca i dati che devono essere registrati per le persone giuridiche. Per «persona fisica responsabile» ai sensi della lettera c s’intende una persona autorizzata a firmare secondo l’iscrizione nel registro di commercio. Tale persona non è obbligatoriamente la persona responsabile secondo il diritto delle obbligazioni e può essere una persona diversa da quella che usufruisce del servizio di telefonia mobile (p. es. un collaboratore). Per tale persona sono sufficienti cognome e nome (lett. d).
Il capoverso 5 obbliga i FST, i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione supplementari e i rivenditori a rilevare ulteriori dati sui clienti che non hanno stipulato un abbonamento (prepaid). Esso non riguarda invece i venditori di semplici schede telefoniche che permettono di telefonare senza denaro dalle cabine telefoniche (p. es. «taxcard» dotate di un credito e vendute
33 RS 943.03
34 https://www.egovernment.ch/it/umsetzung/schwerpunktplan/elektronische-identitat/
35 RS 780.11