Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 65 pagine

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Il capoverso 1 concretizza le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un fornitore di servizi di comunicazione derivati abbia obblighi di informazione più estesi. Un fornitore ha obblighi di informazione più estesi se ha dovuto espletare 50 mandati di informazione negli ultimi 12 mesi (data di riferimento 30 giugno) o se ha raggiunto un fatturato annuo di 100 milioni di franchi per due esercizi consecutivi. Il secondo criterio è ulteriormente precisato in quanto sono soggetti a obblighi supplementari soltanto i fornitori la cui attività commerciale consiste in gran parte nel fornire servizi di comunicazione derivati e i cui servizi vengono utilizzati da almeno 5000 utenti. Giacché, ai fini della tutela delle PMI svizzere, i valori soglia sono molto alti, saranno relativamente pochi i fornitori di servizi di comunicazione derivati soggetti a obblighi di informazione supplementari.

Il capoverso 2 contempla i gruppi di imprese. Se un fornitore controlla una o più imprese soggette all’obbligo di presentare i conti, per il calcolo dei valori di cui al capoverso 1 lettere a e b, il fornitore e le imprese controllate sono considerate un’unità. La disposizione rinvia all’articolo 963 capoverso 1 e 2 del Codice delle obbligazioni (CO), che va applicato per analogia. Va detto che la società madre e le imprese controllate sono considerate un’unità soltanto per quanto riguarda i servizi di comunicazione da loro offerti.

Il capoverso 3 prevede che i fornitori che non raggiungono più oppure superano i valori soglia di cui al capoverso 1 lettera a o b ne informino il Servizio SCPT. A tal fine il Servizio SCPT mette a disposizione strumenti di comunicazione adeguati.

Secondo il capoverso 4 il fornitore che adempie le condizioni di cui al capoverso 1 deve garantire rispettivamente entro due ed entro dodici mesi la memorizzazione dei dati necessari per fornire le informazioni e la disponibilità a fornire informazioni. Il termine decorre dal momento in cui il fornitore constata di adempiere le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b. Il Servizio SCPT sostiene i fornitori nell’adempimento dei loro obblighi prestando loro consulenza.

Art. 22 Informazioni e sorveglianze particolari

Tutti i tipi comuni di informazioni e di sorveglianza sono menzionati negli articoli 23 e 24 e rispettivamente nelle sezioni 4-6 (art. 33-46) e 8-11 (art. 52-68) del 3˚ capitolo.

Le informazioni e le sorveglianze non espressamente elencate nella presente ordinanza e, temporaneamente, le sorveglianze di cui agli articoli 58 e 59 sono le cosiddette misure speciali, effettuate dal Servizio SCPT o dalle persone da esso incaricate. Ciò corrisponde alla prassi attuale secondo gli articoli 17 capoverso 5 e 25 capoverso 5 dell’OSCPT del 31 ottobre 200138. Queste disposizioni sono state introdotte con la modifica del 23 novembre 2011 (in vigore dal 1˚ gennaio 2012) per disciplinare in via separata la facoltà del Servizio SCPT di ordinare ai FST l’esecuzione di misure di sorveglianza che, pur non figurando esplicitamente nell’ordinanza, sono state ordinate dalle autorità di perseguimento penale e approvate dai giudici dei provvedimenti coercitivi. Secondo la decisione del Tribunale amministrativo federale del 23 giugno 2011 (A-8267/2010), i FST interessati devono tollerare l’esecuzione di simili misure di sorveglianza mettendo a disposizione del Servizio le interfacce già esistenti. Lo stesso vale quando terzi

38 RS 780.11